Intervento all’incontro dibattito
“Le complicanze sociali del diabete”
Domenica 23 Marzo 2003

Il rinnovo della patente di guida ai diabetici

di Guido Seu



INTRODUZIONE

La patente di guida ai diabetici è uno dei problemi collegati al diabete maggiormente sentiti e dibattuti sia nel mondo medico che associazionistico che politico. Essa costituisce l’oggetto di un importante diritto per il cittadino a causa delle rilevanti ripercussioni che riveste per una piena attuazione della libertà di movimento e del raggiungimento di apprezzabili livelli di autonomia e di vita relazionale.

La ragione che sta alla base delle argomentazioni di coloro che sostengono che il diabete debba essere una delle cause di limitazione della concessione della licenza di guida è la necessità di garantire la sicurezza sulle strade. Infatti permane la convinzione, peraltro mai provata, che il diabetico sia più soggetto ad incidenti stradali rispetto al non diabetico.

I medici che si trovano a dover prendere decisioni sul rilascio e rinnovo della patente di guida, ponendosi da un lato il problema dell’integrazione sociale dei pazienti diabetici, dall’altro il problema della loro sicurezza e di quella degli altri utenti della strada, si trovano di fronte ad un vero dilemma.

Frequenti e a volte drammatici i problemi riscontrati tra i pazienti e riportati alle associazioni che li rappresentano: perdita del posto di lavoro, frustrazione ed emarginazione sociale, spese inutili e vessatorie, rinuncia ai propri diritti, uscita dalla legalità.

Numerose e ricorrenti le interpellanze agli organi parlamentari italiani ed europei per chiedere chiarimenti sulla legislazione vigente, sulla sua adeguatezza, la sua ammissibilità ed applicazione. In sporadici casi alcune Regioni hanno emesso leggi e linee guida che tentano di fare chiarezza e regolamentare la concessione della licenza di guida, ma, nonostante questo, la normativa non risulta ancora sufficientemente chiara e per tale ragione viene spesso disattesa.

Tutto questo comporta per molti cittadini affetti dalla patologia diabetica una vera e propria via crucis cui si devono sottoporre per poter esercitare i propri diritti ad ogni rinnovo della patente.

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TESTIMONIANZE

Per meglio comprendere la portata del problema riporto di seguito le esperienze di alcuni iscritti al portale Internet Progetto Diabete, di cui sono il curatore, che mi sembrano particolarmente indicative.

Scrive V.

“In 8 anni di perfetto compenso glicometabolico e di nessuna complicanza ho rinnovato la patente 4 volte. Ho fatto ricorsi e ho perso…
La mia Regione ed in particolare la mia città sono vessate dalle decisioni spesso molto ingiuste della Commissione Locale e, nonostante le minacce di denuncia alla Procura della Repubblica, ancora non viene applicata la nuova legge (non solo l'ultima circolare ma neanche quella del '99). E non c'è alcun verso di ottenere qualcosa, di fronte allo strapotere di queste persone. C'è una grandissima disparità a seconda della regione e della provincia. Come ti dicevo ho 26 anni, 12 di diabete, tutti i requisiti per avere la patente per un tempo più giusto e invece...io non sono mai stata giudicata per quello che sono...mai...
Inoltre non parlerei di modica perdita di tempo. Da noi si tratta di prenotare la visita con largo anticipo usufruendo dei comodissimi (sigh!) orari dello sportello che ovviamente chiude a mezzogiorno. Quindi una mattina per questo. Poi vai dall'oculista: una mattina o un pomeriggio. Poi dal diabetologo: una mattina o un pomeriggio. Poi devi fare i versamenti (inciso importante: 18.60 + 5.16 + 10.33 euro, cui aggiungi la perdita di giorni lavorativi, ogni anno e mezzo/due). Poi ti rechi finalmente alla meravigliosa visita, che 9 volte su 10 cade oltre il termine della scadenza della patente (per me quest'anno saranno 9 giorni senza patente) il che si traduce nell'uso di mezzi pubblici (laddove arrivano) o di taxi.
Vedete voi. Questa è l'idilliaca situazione della mia città. Questi sono diritti negati. Contro i quali non sono bastati i ricorsi, gli avvocati, i medici del lavoro, le “glicate” a 6, la completa assenza di complicanze, i soldi spesi per pagare le stesse persone che mi hanno bocciato...perché? Non sanno rispondere...ma possono non risponderti. Hanno semplicemente ragione loro.”

Scrive S.

“Ho 32 anni, il diabete di tipo 1 senza complicanze, ipotiroidismo e artrite reumatoide.
L'ASL competente mi dice che «avendo il diabete più un'altra patologia (si noti bene: a loro non importa quale patologia)», devo fare la visita per il rinnovo della patente in Commissione Medica Locale, anziché presso il medico specialista individuato nella legge 472/99. Alla mia richiesta insistente di conoscere la fonte normativa di questa disposizione, mi viene risposto che la fonte è il Codice della Strada, ma senza indicazione dell'articolo e del comma. In seguito ad ulteriori richieste di spiegazione, mi dicono che, «se proprio vuole», posso pure andare dal medico specialista dell'ASL ma «a suo rischio e pericolo»: il rischio è quello di dover comunque effettuare una seconda visita in Commissione, qualora il medico ritenga che sussistano le condizioni per andare in Commissione e di veder scadere nel frattempo la patente.
Sono confusa. La legge 472/99 non fa distinzione tra diabetici e basta e diabetici con altre patologie. Rientro forse nell'art. 119 comma 4 punto d) del Codice della Strada del 1992 («devono andare alle commissioni mediche locali»...«coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico ... dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida»)? Ma, se il medico non mi ha neanche visitata, come può l'ASL dire a priori che devo andare in Commissione? Esistono riferimenti normativi o prassi specifiche per il mio caso?” … naturalmente no!

Scrive G.

“…sono diabetica da quasi 11 anni con una nefropatia diabetica al terzo stadio quasi decennale.
Per ben due volte ho rinnovato la patente in Commissione Medica, ho ottenuto 3 anni ogni volta presentanto una emoglobina tra 6.5 e 7.5, subendo l'aria di sufficienza con cui si viene trattati ogni volta e la 'quasi' nulla conoscenza sul diabete da parte della Commissione.
L'anno scorso conoscendo l'esistenza della legge 472/99 mi sono informata sia alla Commissione Medica Legale sia alla mia ASL di competenza per avere delucidazioni sulla trafila da svolgere, la prima insisteva affermando che io dovevo fare la visita presso di loro e non all'ASL, mentre la seconda (ho parlato con un medico legale) mi diceva che potevo rivolgermi anche all'ASL.
Il problema è che quasi nessuna ASL si era già 'attrezzata' per nominare questi medici specialisti che si occupino del nostro rinnovo patente. In conclusione ho trovato una ASL nel capoluogo (io abito fuori città) che ha un medico specialista (come prescrive la legge 472/99) apposta per i nostri rinnovi e con un emoglobina glicosilata di 9.5 , dovuta ad una situazione lavorativa e emotiva particolare, mi ha rinnovato la patente per 3 anni (ho sentito che in Commissione con una emoglobina del genere, la rinnovano per un anno), con la promessa da parte mia che avrei fatto tutto il possibile per migliorare la mia emoglobina. Tieni conto che in totale ho speso circa 43 euro, escluso il costo del certificato medico della diabetologia, compresi 10 euro (a quello che mi ricordo) che si pagano in più perché ci si rivolge ad una ASL che non è la tua.”

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LA LEGGE

Ma cosa dice esattamente la legge italiana? Il vecchio codice della strada (art. 470 del D.P.R. del 1976) ed il nuovo codice (art.119 del D.L. 285/1992) prescrivono che il diritto alla licenza di guida deve essere negato alle persone affette da malattia fisica o psichica tale da compromettere la sicurezza della guida.
Questa indicazione rimase generica fino al 1988, quando fu redatto per la prima volta un elenco delle malattie e delle complicanze che potevano impedire la conduzione in sicurezza dei veicoli a motore, cosicché veniva affidata al medico della Commissione Medica Locale esaminatrice la valutazione del candidato. Fino al 1988, quindi, per la concessione e il rinnovo di qualsiasi tipo di patente la patologia diabetica non era considerata necessariamente influente, cosicché per decenni molti diabetici hanno guidato automobili, camion, autobus senza particolari problemi. Inoltre spesso il candidato diabetico senza evidenti complicanze, per evitare problemi preferiva non dichiarare la propria malattia.
L’art. 320 del regolamento di attuazione del codice della strada afferma che la patente di guida di categoria A, B, BE “non deve essere rilasciata né confermata ai conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose, cardiovascolari o da acidosi non compensata di entità tale da pregiudicare la sicurezza della guida. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito di esami specialistici, la patente di guida può essere rilasciata o confermata a candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione.”
È da notare che già in questo regolamento, benché alquanto restrittivo, il diabete non è pregiudizievole alla concessione della patente di guida, bensì possono esserlo le complicanze e lo scompenso metabolico quando siano di entità tale da pregiudicare la sicurezza della guida.
Diverso è per quanto riguarda le patenti C, D ed E e sottogruppi per le quali il fatto di essere insulino-trattato costituisce un ostacolo alla concessione della licenza.
Va sottolinato che il codice della strada apre alla possibilità della concessione della patente per periodi inferiori a quello massimo qualora la commissione ritenga che la malattia possa evolvere in peggio prima dello scadere del normale periodo di validità della licenza diminuendo l’abilità di guida del candidato.

Vista l’applicazione non uniforme della normativa che lasciava piena autonomia alla commissione medica locale nella determinazione del periodo di validità della patente, le associazioni dei pazienti si sono mobilitate per ricercare un’interpretazione unanime della legge che fosse più favorevole al paziente. Per questo, nel 1998, il Ministero della Sanità, in accordo con tali organizzazioni, emanava una circolare contenente le Linee guida per l'applicazione della normativa inerente il rilascio ed il rinnovo della patente di guida a candidati o conducenti colpiti da diabete. Tali linee guida chiarivano finalmente le modalità applicative a cui le commissioni mediche avrebbero dovuto attenersi. In realtà ne seguì una vera e propria ribellione da parte di alcuni medici che non riconoscevano al Ministero della Sanità il diritto di intervenire in materia di trasporti. Il risultato fu che tali linee guida vennero applicate solo da poche commissioni e il candidato affetto da diabete si trovò così ancor di più in balia delle singole realtà locali.

Sempre grazie all’impegno delle associazioni dei pazienti, il 7 dicembre 1999 venne emanata la legge N. 472 recante Interventi nel settore dei trasporti, in cui l’art. 32 sanciva le seguenti modifiche agli articoli 119 e 126 del codice della strada:
Art. 119,
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente “2-bis: L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell’Unità Sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida”,
b) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis: L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le Unità Sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia, sia ai fini dell’espressione del giudizio finale”.
Art. 126:
Dopo il comma 4 è inserito il seguente “4-bis: Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4, lettera d-bis) sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità”.
Tale legge, nel modificare l’art.119 relativo alle patenti A, B e BE, in realtà non individua i “medici specialisti” che devono accertare i requisiti del candidato. Questa lacuna ha causato non pochi problemi dando luogo alla necessità di ulteriori modifiche, permettendo per lungo tempo che in molte realtà locali venisse completamente disapplicata.

Finalmente, nella legge Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (22 marzo 2001, n. 85), si specifica che i medici specialisti dell’Unità Sanitaria Locale (patenti A, B, BE) devono essere «nell’area della diabetologia e malattie del ricambio».

Queste modifiche al codice della strada hanno raccolto l’invito dell’Unione Europea (Direttiva n. 439 del 29 luglio 1991) secondo il quale, per le patenti A, B, BE «La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso», mentre per le altre patenti «… non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente … colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare».

Ancora troppo restrittiva appare infine l’esclusione pregiudiziale del diabetico insulino-trattato dalle patenti di categoria superiore, anche se in questo caso la normativa europea cui il codice della strada fa riferimento, lascia aperto uno spiraglio per i casi eccezionali dove sussistano pareri di medici autorizzati ed un controllo medico regolare. In questo senso sarebbe opportuno promuovere nuove azioni che favoriscano l’applicazione di tale maggior apertura.

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LA POSIZIONE DELLA MEDICINA

La preoccupazione maggiore del mondo medico è la possibilità che il conducente affetto da diabete possa perdere coscienza, parzialmente o totalmente, per un’improvvisa crisi ipoglicemica durante la guida del proprio veicolo. Inoltre la perdita progressiva dell’abilità alla guida dovuta a complicanze come la retinopatia (ridotta visione) e la neuropatia (minor sensibilità agli arti inferiori), può rendere ulteriormente complessa la valutazione del paziente diabetico.

Nonostante siano state svolte diverse ricerche atte a determinare l’incidenza del diabete sulla sicurezza stradale, per ora non si è potuti arrivare a conclusioni definitive che offrano una visuale oggettiva del problema. Il diabete è una malattia complessa e spesso subdola in cui giocano diverse e molteplici variabili; la sua progressione è a volte lenta, altre volte improvvisa; i diversi tipi di diabete hanno caratteristiche differenti tra di loro ed anche all’interno dello stesso tipo esistono differenti terapie ed approcci terapeutici; il controllo metabolico a volte non rispecchia l’impegno reale del paziente nella propria cura e la contraddizione tra il buon controllo ed l’accresciuto rischio di ipoglicemie rende ancor più difficile una valutazione reale del paziente. Per questo il mondo medico concorda sulla necessità di sviluppare ulteriori indagini sull'argomento.

Ma, in base ai dati emersi dagli studi finora eseguiti in diverse parti del mondo, tranne qualche rara eccezione, quasi tutti i ricercatori concordano nel ritenere che la percentuale di rischio di incidente causato o in cui resta coinvolto un diabetico trattato con insulina o altro ipoglicemizzante, non differisce in modo statisticamente significativo dalla popolazione generale.

Ed anche nei casi che hanno evidenziato una differenza apprezzabile tra il numero di incidenti della popolazione generale e quelli occorsi ai diabetici (per es. Songer TJ e coll., Diabetes Care, 1988), essa non si discostava da quella determinata da altri fattori come l’età o lo stato civile. Non poteva quindi essere considerata sufficiente per permettere ulteriori restrizioni nelle prerogative alla guida..

D’altronde le autorità devono accettare un certo margine di rischio nel concedere la licenza di guida (come in altre decisioni del resto) per non dover limitare la circolazione ad un gruppo molto ristretto di persone con caratteristiche ideali ed in condizioni ambientali ideali. In quest’ottica si può concludere senza ombra di dubbio, in base ai dati e ad ai risultati delle ricerche finora in nostro possesso, che il rischio aggiuntivo derivante dalle persone affette da diabete (siano esse insulino trattate o in terapia con antidiabetici orali) stia all'interno della soglia di rischio attualmente accettata.

Potrebbe invece essere presa in esame la possibilità di educare i diabetici trattati con insulina (o con ipoglicemizzanti) tramite dei corsi che li aiutino a riconoscere in anticipo i sintomi di eventuali ipoglicemie alla guida, i rischi derivanti dalla guida nei viaggi più lunghi e i consigli da seguire per affrontare correttamente le varie situazioni. Naturalmente dovrebbero essere gratuiti e facoltativi per i pazienti.

Per quanto riguarda invece l'uso di veicoli commerciali, la tendenza è ad una maggiore prudenza nel concedere le licenze, soprattutto per l'ulteriore esiguità degli studi finora condotti (che comunque non si discostano di molto da quelli riguardanti le altre categoriei). In questo particolare settore è assolutamente necessario studiare meglio i dati in possesso e raccoglierne di nuovi e più significativi, ma nulla, tranne il senso comune (che però non sempre si rivela essere la scelta giusta), sembrerebbe giustificare una limitazione anche in tal senso.

Riporto infine una frase prelevata da un articolo di Borch-Johnsen K. che introduce un argomento altrettanto importante per i diabetici, quello delle assicurazioni auto e vita, facendo un'affermazione molto importante che riguarda i premi assicurativi, ma che fornisce anche un'idea della reale incidenza dei sinistri causati dai diabetici insulino trattati. "Per quanto riguarda le assicurazioni sui rischi di incidente, non è stato riscontrato alcun aumento di rischio, per cui le persone affette da diabete dovrebbero poter accedere a tali contratti senza dover subire alcuna maggiorazione".

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QUESTIONARIO

Per meglio comprendere qual è la situazione in Italia dopo l’introduzione delle leggi di cui abbiamo precedentemente accennato, abbiamo somministrato un questionario, grazie all’utilizzo del sito internet Progetto Diabete, che verificasse i comportamenti delle varie Asl sul territorio nazionale relativamente alla concessione della licenza di guida, alla trasparenza delle decisioni e al rapporto tra istituzione e cittadino, così come riportato dagli esaminandi.
I dati finora raccolti non sono sufficientemente numerosi per poter affermare che la ricerca da noi condotta sia statisticamente attendibile, né il metodo di arruolamento del campione esaminato assicura una validità delle informazioni raccolte, ma sicuramente costituiscono un ulteriore ed interessante elemento di valutazione che ci può aiutare a comprendere l’attuale situazione italiana.
Prima di procedere all’analisi dei dati, voglio evidenziare un elemento che non compare nei grafici e nelle tabelle riportate, ma che è di particolare importanza: nessun partecipante all’inchiesta ha denunciato di essere stato dichiarato inabile alla guida vedendosi rifiutare la licenza di guida.
Altro dato che non emerge ma che ritengo opportuno sottolineare è che un certo numero, non quantificabile in modo esatto in quanto molti hanno preferito non compilare il questionario per non influire in modo improprio sui dati e per paura di essere in qualche modo riconosciuti, non ha denunciato la malattia alla vista, dicharando il falso e rischiando di andare incontro a procedimenti penali. Inoltre, una persona ha preferito rinunciare al rinnovo della patente piuttosto che dover sottostare all’umiliante trafila davanti alla Commissione Medico Legale.

Le persone che hanno partecipato all’indagine, 69 in tutto, di cui 46 maschi e 22 femmine, provenivano da 16 regioni italiane ed erano prevalentemente diabetici di tipo 1 (84%) ed in trattamento insulinico (88%). L’età media era di circa 40 anni e variava da un minimo di 23 anni ad un massimo di 72. Dei partecipanti, il 65% non presentava al momento del questionario né complicanze né altre patologie importanti. Erano per lo più già in possesso della licenza di guida (94%) le cui categorie più rappresentate erano la A e la B (95%). Solo il 6% si era candidato ad una nuova patente ed il 5% al rilascio o rinnovo di licenze di categorie superiori (C, CE, D).
È da notare che alla visita per l’idoneità psico-fisica, circa l’86% dei candidati si era presentato con un certificato medico che attestava il loro stato di salute a dimostrazione della consapevolezza da parte dei pazienti della necessità di fornire elementi chiari di valutazione agli esaminatori.
Dalle risposte dei partecipanti all’indagine, emergono alcuni dati molto importanti circa la durata dei rilasci (Tabella 1).
Infatti si può notare come la durata media delle patenti sia improvvisamente diminuita dopo la legge del 99 (che imponeva la presenza di specialisti all’interno della Commissione Medica), per poi risalire leggermente nel 2001 quando la valutazione medica venne delegata a medici specialisti nel campo della diabetologia. È evidente che l’introduzione delle nuove normative ha penalizzato i diabetici, nonostante l’obiettivo del legislatore fosse esattamente il contrario.

Tabella 1

  • Durata media (DM) della patente: 5,42 anni
    • Prima della L.472/99 (n = 20 ; DM = 7,18)
    • Tra L.472/99 e L.85/01 (n = 14 ; DM = 4,14 )
    • Dopo L.85/01 (n = 35 ; DM = 4,62)
  • Durata minima 2 anni (n = 11)
  • Durata massima 10 anni (n = 11)

n=numero di persone che corrispondono al criterio
DM=durata media della patente prima della visita successiva

Dalla Tabella 2 si nota invece che la presenza di complicanze e patologie non correlate al diabete influisce sulla valutazione del medico, anche se non ha il peso che ci si potrebbe aspettare, tenendo anche conto che le complicanze in genere sono dovute ad uno scarso controllo del diabete (DCCT e UKPDS).

Tabella 2

  • Con Complicanze e/o Altre Patologie (n=25 ; DM=4,88)
    • Occhi (n=14 ; 4,71)
    • Macrocircolazione (n=5 ; 5,2)
    • Nefropatia (n=2 ; 2,5)
    • Neuropatia (n=3 ; 7,66)
    • Varie (n=11 ; 3,81)
  • Senza Complicanze e/o Altre Patologie (n=44 ; DM=5,72)

n=numero di persone che corrispondono al criterio
DM=durata media della patente prima della visita successiva

Nella Tabella 3 le fasce di età sono distribuite in base ai periodi di validità previsti dal codice della strada:

È interessante notare che nella fascia di età più bassa la tendenza è a dimezzare il periodo di validità della patente (portandolo da 10 a 5 anni), mentre in quella più alta la tendenza si avvicina al massimo (5 o 2 anni).

Tabella 3

  • Meno di 50 anni (n=57 ; DM 5,68)
  • Tra 50 e 69 anni (n=7 ; DM=4,43)
  • Dai 70 anni in su (n=1 ; DM=2,00)

n=numero di persone che corrispondono al criterio
DM=durata media della patente prima della visita successiva

Ma se analizziamo i dati in base a chi ha effettivamente valutato il candidato, troviamo finalmente un dato incoraggiante: laddove la vista medica è stata effettuata dallo specialista diabetologo secondo le nuove disposizioni di legge, sembra che il periodo medio di validità sia tendenzialmente più alto (DM=7 anni; n=8) rispetto alle Asl dove la visita viene effettuata dalla Commissione Medica Locale (DM=5,21 anni; n=69).

Figura 1

Nella figura 1 si vuole evidenziare invece come, dopo l’introduzione delle leggi del 1999 e del 2001, dalle risposte dei pazienti si evince che esse vengano frequentemente disapplicate, con una conseguente sensazione di ingiustizia, frustrazione e rabbia nei confronti delle istituzioni. Infatti, per averne un’idea più precisa, basta esaminare attentamente i dati riguardanti l’applicazione della legge del 2001 dopo la sua entrata in vigore: solo il 23% delle Asl ha rispettato la nuova normativa delegando la visita medica ad un diabetologo da esse appositamente nominato.

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CONCLUSIONI

È evidente, quindi, che le leggi in Italia esistono e che su di esse può essere espresso un giudizio globalmente positivo. Non è infatti mancato lo sforzo da parte dei legislatori e delle associazioni di pazienti e medici per renderle il più possibile giuste, non emarginanti e al contempo rispettose delle necessità della sicurezza stradale. Il problema, come spesso accade, è quello della loro applicazione. Un problema che può essere imputato alla mancanza di risorse, ma molto più spesso alle carenze di informazione e di buona volontà da parte delle amministrazioni locali.

Emerge inoltre una certa differenza di trattamento e di valutazione dei candidati diabetici tra le diverse Commissioni Mediche locali. È quindi evidente la necessità dell’emanazione di precise linee guida che indichino alle Commissioni i criteri e gli elementi per un corretto ed uniforme comportamento nella concessione dell’idoneità alla guida e nella definizione della durata della licenza.

Un altro aspetto che ci pare importante, e che viene normalmente trascurato, è quello di fornire al candidato diabetico tutti gli strumenti informativi necessari per una guida più sicura e consapevole, prevendo e intervenendo correttamente in tutte quelle situazioni di emergenza che possono presentarsi quando è alla guida di un veicolo. Tali informazioni dovrebbero essere fornite tramite opuscoli e/o consigli medici.

Infine, visto l’elevato aspetto discriminatorio ed emarginante determinato dalla perdita del posto di lavoro e/o dalla necessità di dover modificare la propria condizione lavorativa per chi svolge attività alla guida di veicoli che richiedono una patente di categoria superiore, si sottolinea la necessità di ricerche più approfondite e numericamente significative per comprendere quanto il diabete possa effettivamente influire sulla sicurezza della guida di questi veicoli.

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Data ultimo aggiornamento: Mercoledì, 8 Maggio 2003 6:30:00
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