Lavoro
Il diabetico nel mondo del lavoro: problematiche connesse all'attività lavorativa
di Maurizio Coggiola e Ferruccio Perrelli
Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro. Università degli Studi di Torino.
Azienda Sanitaria Ospedaliera C TO. - C.R F - M Adelaide Torino
Direttore: Prof. Pier Giorgio PiolattoSuccessivamente alla Legge 115 del 1987, vi è stato un proliferare di congressi, convegni e pubblicazioni relativi ai problemi posti dal diabetico nel rapporto con il mondo del lavoro.
In tal senso uno dei temi portanti del 55° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, tenutosi a Torino nel 1992, era “Il diabetico al lavoro”.
Numerose sono state le relazioni e comunicazioni presentate sull’argomento con particolare attenzione ai problemi del rapporto tra diabete ed ambiente di lavoro, sia nell’ottica dell’eventuale presenza di noxae lavorative diabetogene, sia nell’ottica della definizione dei criteri per un corretto impiego del lavoratore diabetico.
Per quanto riguarda il primo aspetto, i dati di letteratura erano concordi, in considerazione del notevole miglioramento delle condizioni di lavoro, nel sostenere quanto mai improbabile la possibilità di identificare noxae lavorative direttamente diabetogene, mentre evidenziavano l’aumento di una serie di situazioni lavorative (lavoro a turni, lavori ripetitivi, ecc.) che potevano in qualche modo interagire con il decorso della malattia diabetica.
Dal 1992 l’interesse in ambito medico lavorativo è andato in parte scemando con una notevole riduzione delle pubblicazioni sull’argomento. Questo atteggiamento può essere conseguenza del ridotto numero di soggetti diabetici che richiedono un accertamento di idoneità lavorativa. In una nostra precedente indagine, la malattia diabetica risultava essere la causa di richiesta di visita di idoneità nell’1.4% dei casi osservati. Tale fatto può derivare o dalla tendenza del soggetto diabetico a non volersi considerare portatore di un handicap in grado di interferire con le normali situazioni di impiego o dal timore di venire discriminato con conseguente possibile perdita del posto di lavoro.
Ciò nondimeno il problema dell’idoneità lavorativa nel paziente diabetico permane di estremo interesse.
L’articolo 17 del D.Lgs. 626/94 attribuisce al medico competente il compito fondamentale della formulazione del giudizio di idoneità specifica alla mansione con l’obiettivo di garantire il collocamento del lavoratore nelle attività lavorative più confacenti alle sue attitudini, intese come “le capacità e le condizioni degli stessi (ndr: lavoratori) in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” (art. 4, comma 5, lettera c, D.Lgs. 626/94).
Se, da un lato, è chiaro che il giudizio di idoneità lavorativa ha lo scopo di evitare che situazioni cliniche, congenite o acquisite, professionali e non, possano essere aggravate dai rischi propri della mansione cui il lavoratore deve essere o è già adibito, dall’altro è oggetto di discussione se il medico competente/medico del lavoro debba considerare, nella formulazione dell’idoneità specifica, i pericoli che il lavoratore può rappresentare nei confronti di terzi.
A nostro parere ed in accordo con altri autori il legislatore attribuisce al datore di lavoro l’obbligo di collocare il lavoratore non solo considerando la tutela della sua salute ma anche tenendo conto di una più generale gestione della sicurezza che prevede, nell’assegnazione dei compiti lavorativi, anche il rischio che il lavoratore può rappresentare verso terzi.
Su quest’ultimo specifico aspetto l’articolo 8 della Legge 16/03/87 n° 115 recita: “la malattia diabetica, priva di complicanze invalidanti, non costituisce motivo ostativo al rilascio di certificato di idoneità fisica per l’iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportiva a carattere non agonistico, e per l’accesso ai posti di lavoro pubblico e privato salvo i casi per i quali si richiedono specifici, particolari requisiti attitudinali”.
A tutt’oggi non ci risulta che siano stati esplicitati da specifica normativa i casi di cui sopra.
Fa eccezione il problema della guida professionale per la quale le indicazioni derivano da quanto previsto dalla normativa vigente in tema di rilascio e conferma della patente di guida.
Non sussistono, pertanto, ad oggi chiare e codificate indicazioni per il medico competente che deve valutare in sede preventiva l’idoneità del lavoratore diabetico. A nostro parere, utili indicazioni si possono trarre da quanto raccomandato per la materia specifica in altri Paesi; ad esempio, appaiono importanti alcune indicazioni presenti nel documento denominato “Carta del lavoratore diabetìco” utilizzato negli Stati Uniti.
Tale documento si sviluppa in 8 punti ed alcuni di essi sono di specifico interesse per il medico del lavoro:
I diabetici sono nelle condizioni fisiche e psichiche di praticare qualsiasi lavoro; soltanto i diabetici che praticano notevoli dosi di insulina devono essere assegnati a lavori per i quali eventuali crisi ipoglicemiche non possano risultare pericolose.
I diabetici devono sempre lavorare per lo stesso numero di ore a rotazione fissa e, per essi, vanno evitati gli orari di lavoro da mezzanotte alle 8 del mattino.
La “Carta del lavoratore diabetico” precisa le caratteristiche orarie del turno di lavoro cui deve essere adibito il soggetto diabetico ma rimane anch’essa vaga rispetto ai lavori pericolosi.
Più preciso, in tal senso, è un documento prodotto dal Comitato Medico Sociale della Società tedesca per il diabete che identifica da un lato le mansioni compatibili con lo stato di malattia diabetica (professioni sanitarie, didattiche, amministrative, tecniche) dall’altro definisce una serie di attività a cui il diabetico non deve essere adibito per la sicurezza di terzi (macchinista di locomotiva, pilota di aereo, camionista, casellante) e per la propria incolumità.
In quest’ultimo caso sono controindicati:
lavori comportanti pericolo di caduta, quali spazzacamino, muratore, tirafili, pompiere, operaio di altiforni, ecc.;
attività che rendano difficile evitare errori dietetici quali confezione e preparazione di cibi, panettiere, pasticcere;
occupazioni caratterizzate da irregolarità dei pasti (es.: rappresentante, artista, operaio turnista).
Le indicazioni fornite dagli americani e dai tedeschi corrispondono a grandi linee a quanto osservato nel nostro studio già precedentemente citato: le condizioni di disagio lavorativo riferite dai lavoratori diabetici riguardavano essenzialmente la rotazione su turni, la guida professionale ed i lavori ad altezza dal suolo.
Non veniva evidenziato, in assenza di complicanze cardiovascolari, il problema del dispendio energetico.
A nostro parere, anche alla luce delle esperienze acquisite negli ultimi anni presso l’Ambulatorio Interdivisionale di Medicina del Lavoro, tale aspetto va comunque considerato. In particolare, è preferibile un’attività lavorativa più gravosa con dispendio energetico costante o piuttosto un’attività lavorativa complessivamente più leggera ma con possibilità di sforzi fisici di breve durata ma molto intensi?
Riteniamo, salvo smentite degli specialisti diabetologi, più opportuna la prima ipotesi perché, verosimilmente, un lavoro siffatto permette un regolare consumo dei pasti, una più facile definizione della terapia farmacologica e, di conseguenza, un miglior controllo della glicemia.
Sempre nel nostro lavoro, si evidenziava una maggior attenzione nell’identificazione delle ridotte capacità di lavoro nei confronti dei diabetici insulino-dipendenti rispetto ai non insulino-dipendenti e, di conseguenza, risultavano maggiori le cautele adottate nei confronti dal primo gruppo di lavoratori diabetici.
Anche su quest’aspetto occorre, a nostro parere, modificare l’atteggiamento del medico del lavoro evitando una generica classificazione o suddivisione tra portatori di diabete mellito ID e NID ma valutando di volta in volta lo stato di compenso metabolico di ogni singolo lavoratore.
Su questo aspetto appare fondamentale la collaborazione tra medico del lavoro e specialista diabetologo.
È, infatti, al diabetologo curante che il medico del lavoro deve rivolgersi per ottenere tutte le informazioni necessarie per un corretto inquadramento del caso oggetto della valutazione e per una conseguente corretta definizione del profilo dell’idoneità lavorativa.
A nostro parere, infatti, alcune indicazioni di esclusione da determinate attività lavorative (es.: lavori ad altezza dal suolo, guida professionale) potrebbero risultare non vincolanti qualora lo specialista curante attesti il buon compenso metabolico, la compliance del paziente nei confronti della terapia prevista e l’assenza di episodi ipoglicemici importanti.
È ovvio, naturalmente, che la comparsa delle complicanze proprie del diabete mellito crei nuovi problemi e che il profilo di idoneità dovrà essere valutato non solo in considerazione della malattia dismetabolica di base ma anche delle complicanze stesse (retinopatia, cardiovasculopatie, neuropatia, nefropatia, ecc.).
Riteniamo infine, fondamentale che il medico del lavoro, oltre a garantire un razionale approccio al problema dell’idoneità lavorativa del soggetto diabetico, si faccia carico di una serie di interventi di sensibilizzazione nei confronti del datore di lavoro al fine di garantire un corretto inserimento lavorativo.
In un primo momento deve sottolineare come non sia rispondente al vero la generica convinzione che i lavoratori diabetici abbiano un tasso di assenteismo elevato e che, pertanto, il loro inserimento lavorativo possa rappresentare un vantaggio reciproco (stante la spesso documentata capacità professionale del lavoratore diabetico) e non vada semplicemente considerato un pedaggio che l’azienda “deve pagare alla società”. In una seconda fase deve operare affinché siano, ove possibile, (in considerazione delle dimensioni dell’azienda) presenti servizi idonei ad assecondare le esigenze dei soggetti diabetici: in particolare i servizi mensa che dovranno prevedere specifici menù e le infermerie aziendali che dovranno garantire la presenza di idonei locali per la somministrazione della terapia insulinica ed essere dotati di strumenti per la misura istantanea della glicemia.
Tale atteggiamento propositivo renderebbe il medico competente un punto di riferimento nella gestione della malattia diabetica all’interno dell’azienda in grado di gestire e non di discriminare l’eventuale necessità di riassegnazione del diabetico ad altro lavoro nel caso le sue condizioni fisiche cambiassero e non fossero più compatibili con le mansioni sino ad allora svolte.
Bibliografia
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Coggiola M. et al.: Una casistica di 1000 accertamenti di idoneità lavorativa specifica: analisi dell’incidenza della malattia diabetica e dei criteri di formulazione del giudizio. Atti 550 Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale. Torino, 30 settembre - 3 ottobre 1992.
Moren Hyhbinette I et al.: Diahetes meliitus and disability pension. A descriptive study of all subjects granted disability pension in Sweden in 1980. Scand. 1. Soc. Mcd., 1989; 17(2):193-20 1.
Perrelli G.: Diabete e lavoro. Giornale Italiano di Diabetologia. VoI. 12, pag. 28 1-284; 1992.
Perrelli G.: Ambiente di lavoro e condizioni di lavoro quali fattori interferenti la malattia diabetica. Atti 550 Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale. Torino, 30 settembre-3 ottobre 1992.
Pettinati L.: Inquadramento generale dei problemi posti dal diabetico nel rapporto con il mondo del lavoro. Importanza della Legge 115/87. Atti 550 Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale. Torino, 30 settembre-3 ottobre 1992.
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Tratto da Atti del XIII Congresso Nazionale dell'Associazione Medici Diabetologi, Torino, 9-12 maggio 2001
Traduzione a cura di: Guido SeuData ultimo aggiornamento: Mercoledì, 20 Giugno 2001 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/e1_156.html
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