Il diabetico è spesso ingiustamente considerato un individuo meno valido dal punto di vista professionale. Al lavoro senza paura
di Giordana FauciI diabetici sono in grado di svolgere quasi tutti i mestieri e le professioni possibili, spesso anche meglio dei non diabetici, ma subiscono ancora ingiustificate discriminazioni. La legislazione e la giurisprudenza italiana non hanno ancora completamente risolto il problema. Ci vorrebbe una "Carta del lavoratore diabetico", come quella degli Stati Uniti
In realtà le difficoltà incontrate dai lavoratori diabetici non derivano dalla patologia quanto piuttosto dall'ignoranza che la circonda. Il diabete in sé non comporta alcuna riduzione della capacità lavorativa e, dunque, qualora la sindrome sia ben controllata, non deve rappresentare un ostacolo per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Soltanto gli episodi di grave scompenso e le complicazioni tardive possono compromettere le prestazioni psicofisiche e quindi la capacità lavorativa. Ma, per fortuna, sia gli uni sia le altre si possono oggi facilmente prevenire con una cura adeguata. In loro assenza, il diabete dovrebbe essere considerato non una "malattia", bensì un "fattore di rischio". È infatti un principio ormai lagamente accettato dalla maggioranza dei diabetologi quello per cui considerare un diabetico, in quanto tale, inadatto a un lavoro o a una mansione equivale a reputare inabile un fumatore o una persona in sovrappeso.
Dunque, sono soltante le sacche di ignoranza, le forme di pigrizia mentale, nonché le false opinioni su ciò che la condizione diabete comporta che creano difficoltà nell'assunzione.
Da un'indagine statistica effettuata di recente è risultato che il 35% dei ragazzi diabetici ha avuto difficoltà al momento dell'assunzione e ciò proprio a causa della presenza della patologia, mentre il 34% dei datori di lavoro non ha neppure preso in considerazione l'assunzione da chi è affetto da diabete.
Un giovane diabetico insulinodipendente, dopo un test attitudinale e un colloquio con il responsabile dell'ufficio personale di una grande ditta alimentare, alla fine del dialogo, confidò di essere diabetico, e subito vide mutare l'atteggiamento benevolo che fino ad allora era stato usato nei suoi confronti, e venne liquidato in tono perentorio con un categorico "noi non possiamo assumere diabetici".
Ma le statistiche dimostrano quanto il rendimento e l'abilità del lavoratore diabetico siano pari, se non addirittura superiori, rispetto a chi non presenta tale affezione. Ed è da rilevare che il diabetico presenta un tasso di assenteismo nettamente inferiore rispetto a quello degli altri lavoratori, poiché si sforza di onorare la presenza, conscio delle limitazioni psicologiche presenti nel mondo circostante.
A conferma di tutto questo, un altro studio, effettuato nei lontani anno '60 dall'Associazione diabetologica americana, ha definito i diabetici "lavoratori desiderabili", in grado di portare a termine il lavoro giornaliero con soddisfazione media o più che media. Questa associazione ha inoltre evidenziato che l'assorbimento lavorativo del diabetico è in accordo con il più alto interesse dell'occupazione e con i concetti della medicina moderna: il diabete, tra le cause di assenza dal lavoro, ha incidenza minore di un comune raffreddore, e pertanto non può essere considerato un motivo di restrizione all'impiego.
Il diabetico controlla la propria salute con cadenza trimestrale, cosa che sicuramente non fa un soggetto "sano", il quale, a causa di tale trascuratezza, potrebbe essere più a rischio del diabetico stesso. Questo è un motivo in più: per abbandonare l'erronea convinzione che tali soggetti siano più predisposti di altri all'assenteismo.
Per curare bene il diabete è, infatti, sufficiente sottrarre al lavoro soltanto il tempo necessario a effettuare:
a) le analisi di laboratorio (ciò impegna il diabetico per 2-4 mattine l'anno);
b) i controlli periodici (ciò avviene 2-6 volte l'anno).
La frequenza di visite mediche e di analisi di laboratorio è uguale a quella di altre affezioni croniche considerate molto diffuse, ed è solo di poco maggiore di quella consigliabile per tutti i lavoratori.
Garanzie minime di assistenza È necessario evidenziare ora l'enorme discrepanza tra la realtà con cui il diabetico si confronta in ambito lavorativo e l'estrema insufficienza, se non vera e propria carenza, delle garanzie minime di assistenza.
A livello di azienda non esistono infatti servizi diabetologici, bensì strutture pluridisciplinari che affrontano il problema in modo sommario, dal momento preventivo a quello riabilitativo. Il lavoratore diabetico si trova dunque solo a organizzare la sua attività.
Qualche industria - ma sono questi casi unici più che rari - ha tentato di dare alcune risposte: la Banca d'Italia è intervenuta sul servizio mensa, risolvendo in maniera assai semplice, ma comunque molto valida, l'annoso problema di adeguare il vitto alle esigenze che la dieta del diabetico pone, e ha così inserito tra i vari alimenti i precotti.
Per far fronte alle ingiustizie derivanti dall'ignoranza o dall'inapplicabilità delle norme, l'unico modo per difendersi è quello di essere uniti. In altri Paesi, come per esempio in Francia, la forza delle associazioni dei pazienti è enorme. Anche in Italia esistono numerose associazioni che hanno fatto molto: la Legge del 1987 sul diabete ne è una chiara testimonianza. Tuttavia, molto si può ancora fare.
Uno dei momenti fondamentali dell'azione delle associazioni nazionali pro-diabetici è proprio quello di garantire l'applicazione della L.115/87, sostenendo così il diabetico nel luogo di lavoro, aiutandolo a combattere contro pregiudizi e ingiustizie, al fine di favorirne un giusto inserimento.
La L.115 fa riferimento all'inserimento lavorativo del paziente diabetico soltanto in due occasioni, ossia nell'art.1, lettera d, e nell'art.8, comma I.
Nel primo articolo ci si limita a indicare la necessità di "agevolare l'inserimento del diabetico nelle attività ... (omissis) ... lavorative"; nel secondo si esclude invece "qualsiasi forma di discriminazione nei riguardi dei malati di diabete, riconoscendo loro il diritto di ... (omissis) ... accesso a posti di lavoro pubblico e privato". Tutto ciò sempre che "la malattia diabetica sia priva di complicanze".
La Legge n.300 del 1970 (più nota come "statuto dei lavoratori") vieta gli accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sull'idoneità, sull'infermità e sulle malattie del dipendente. Tuttavia, è consentito il controllo delle assenze per infermità da parte dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali di competenza, e ciò su richiesta del datore di lavoro.
Il problema del lavoratore diabetico assume, con riferimento alla L. n.300, due diversi aspetti: da un lato, la necessità di consentirgli un normale svolgimento dell'attività lavorativa, se la malattia è adeguatamente curata, dall'altro quello di tutelare il suo diritto alla riservatezza.
Molti diabetici, per evitare complicazioni, preferiscono tenere segreta la loro condizione sia ai colleghi sia al datore di lavoro. Accade assai spesso, soprattutto nel settore privato (dove può capitare di sentirsi meno tutelati dal punto di vista lavorativo), che un diabetico sia tentato di comportarsi come se la sua patologia non esistesse, ignorando le esigenze di cura e dei controlli.
In realtà, soltanto aggiungendo la cura quotidiana e i controlli periodici agli impegni lavorativi si otterrebbe il risultato voluto di azzerare le conseguenze del diabete.
La segretezza è da ritenersi, in via generale, legittima (talvolta necessaria), ma costituisce una difficoltà in più per la cura: sorgono problemi per la dieta, l'assunzione dei farmaci, l'attività fisica l'autocontrollo e le visite periodiche. L'ipoglicemia, poi, diventa ancora più temuta e si finisce per correre rischi inutili.
Anche se, dunque, non appare necessario dover gridare ai quattro venti di essere diabetici, è buona norma o quanto meno è consigliabile confidarsi con qualche amico o collega, perché in tal modo tutto diventerà più semplice.
Un problema assai dibattuto in giurisprudenza è quello concernente l'oggetto dell'indagine sanitaria, e cioé se questa debba riguardare le condizioni psico-fisiche attuali in rapporto alla mansione svolta in quel momento, oppure se debba consistere in un giudizio da formularsi sulla idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni in futuro, in caso di evoluzioni peggiorative della malattia.Le sentenze della Cassazione A tale problema, a tutt'oggi irrisolto, si aggiunge poi quello relativo alla mancanza nel nostro sistema giuridico della previsione di un obbligo per il datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore stesso, qualora questi non risulti più idoneo per lo svolgimento delle mansioni per cui era stato inizialmente assunto.
Secondo la Cassazione (sent. n 3725 del 18-08-87) il lavoratore potrebbe addirittura essere licenziato "per sopravvenuta incapacità fisica o psichica alle mansioni lavorative per le quali era stato assunto". Il problema si pone quindi in termini di scelta discrezionale per il datore di lavoro, il quale può decidere di licenziare il lavoratore risultato inidoneo, oppure di reinserirlo in un contesto a lui più confacente.
In caso di licenziamento, non esiste (a favore del lavoratore) l'onere per il datore di dimostrare l'impossibilità di adibirlo a una diversa destinazione, più adatta (Cass. n 5244/2-12-77).
Fortunatamente, la giurisprudenza della Cassazione presenta anche qualche decisione più favorevole al lavoratore diabetico. È il caso della Sent. n. 5095 del 23-11-77, in cui si prevede l'obbligo di accertamento per il giudice circa le "motivazioni obiettive" del licenziamento, non reputando sufficienti quelle inerenti il "giudizio arbitrario" del datore di lavoro circa le attribuzioni fino ad allora svolte.
Dunque, secondo tale sentenza, il giudice dovrà accertare le "ragioni oggettive" per cui il lavoratore non poteva essere mantenuto in servizio mediante l'utilizzazione in un altro settore dell'azienda con attribuzioni a lui più confacenti.
Di contro, l'orientamento più consolidato della Suprema Corte sembra però ritenere "ove non sia ricollegabile a casi di sospensione legale del rapporto (ossia a infortuni o a malattie), e si prospetti di durata indeterminata o indeterminabile, la sopravvenuta impossibilità del lavoratore, per condizioni fisiche o psichiche, di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e alle quali è stato in concreto destinato, secondo le esigenze organizzative dell'impresa, costituisce giustificato motivo di recesso del datore di lavoro, che non è tenuto a far controllare l'idoneità fisica del lavoratore, né rileva che nella stessa azienda siano svolte attività con mansioni confacenti alle condizioni del lavoratore stesso" (Cass. n 6126 del 18-11-81).
Quindi, appare chiaro quanto sia indispensabile creare strumenti normativi che possano tendere a una risoluzione del problema in maniera organica e definitiva. Si tenga oltretutto conto del fatto che la maggiore suscettibilità ad ammalarsi di diabete si manifesta nell'età più intensamente lavorativa, ossia fino all'età di 50 anni.
Per migliorare la situazione del lavoratore diabetico si potrebbe, per esempio, creare anche in Italia un documento analogo a quello vigente negli Stati Uniti fin dal 1957. Tale documento, denominato "Carta del lavoratore diabetico" si sviluppa in 8 punti, e testualmente stabilisce quanto segue:Questo documento ha tutelato in maniera ottimale i lavoratori diabetici americani e ha inoltre ridotto i problemi connessi al diabete. Si spera che venga presto attuato anche in Italia un testo analogo. A tutt'oggi le misure esistenti riguardano:
- ogni diabetico che chiede lavoro deve essere munito di un certificato del suo medico curante, che garantisca un buon controllo del diabete e periodiche visite;
- i diabetici sono nelle condizioni fisiche e psichiche di praticare qualsiasi lavoro. Soltanto quei diabetici che praticano notevoli dosi di insulina devono essere assegnati a lavori per i quali eventuali crisi ipoglicemiche non possano risultare pericolose;
- i diabetici devono lavorare sempre per lo stesso numero di ore a rotazione fissa, e per essi vanno evitati gli orari di lavoro da mezzanotte alle otto del mattino;
- il diabetico, ovunque sia impiegato, deve sempre informare qualcuno responsabile dell'organizzazione del lavoro, sia della natura della patologia, sia della possibilità di coma, reazioni insuliniche, crisi ipoglicemiche, eccetera;
- è necessario istituire una tessera che dimostri le condizioni fisiche dei lavoratori diabetici;
- è obbligatoria, almeno una volta all'anno, una visita medica completa;
- è obbligatorio il giudizio del medico per la riassegnazione del diabetico ad altro lavoro, ogni qualvolta le sue condizioni fisiche siano cambiate e non siano più rispondenti alle mansioni fino ad allora esercitate;
- un diabetico sotto cura insulinica può considerarsi controllato quando la sua glicemia a digiuno sia inferiore a 150 mg/dL e tre ore dopo il pranzo non più alta di 250. Glicemie sporadiche più elevate, agli effetti della qualificazione lavorativa, possono non avere valore qualora il medico fiduciario del lavoratore, o quello fiduciario dell'industria, siano d'accordo nel ritenere che il controllo del soggetto in esame è ugualmente buono".
- una visita preventiva nei riguardi degli assumendi. Infatti, l'avviamento del diabetico a una qualsiasi attività lavorativa impone determinate cautele, da adottare caso per caso e che devono tenere conto della gravità della malattia, della concomitanza di complicanze, dell'ambiente in cui il lavoro viene svolto, dell'impegno fisico richiesto, dell'orario e del ritmo delle prestazioni, e infine del dispendio energetico impiegato per recarsi da casa al lavoro e viceversa;
- un controllo sanitario da eseguirsi dopo eventi morbosi di una certa gravità;
- una visita di revisione da effettuarsi ogni due anni nei riguardi di tutti gli addetti ad attività lavorative particolarmente impegnative che abbiano compiuto i 45 anni di età, onde accertare se essi siano ancora in possesso dei requisiti atti a garantire l'efficienza, sia ai fini lavorativi, sia della propria e dell'altrui incolumità;
- una destinazione temporanea a "lavori di banco", in tutti i casi in cui il soggetto non è ancora idoneo a riprendere le abituali mansioni fino a quel momento svolte;
- una tessera sanitaria individuale, tutelata dal segreto professionale del medico, in cui va annotata la terapia farmacologica effettuata dal paziente, nonché le condizioni di salute.
Ingiustificate preclusioni Ma tali misure, pur previste, non sono applicate in maniera adeguata: spesso infatti si preferisce non assumere o, addirittura, licenziare il diabetico soltanto perché presenta questa affezione. L'errore è come sempre quello di non saper distinguere le diverse situazione, perché, in assenza di complicanze invalidanti, porre preclusioni di lavoro ai soggetti diabetici è del tutto ingiustificato; e se qualche limitazione ha ragion d'essere solo per pochissimi (ossia per quei soggetti diabetici insulino-trattati che non avvertono le crisi ipoglicemiche), non si riesce a comprendere perché tutti i diabetici siano indistamente penalizzanti.
Per concludere, una recente conquista ottenuta dal diabetico in ambito legale è quella riguardante la Legge del 5-2-1992 n. 104 concernente "l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
Tale legge ha riconosciuto al diabetico lavoratore (nonché ai suoi familiari) alcuni diritti. Più in particolare, essa dà la possibilità ai genitori del minore diabetico e al coniuge del soggetto affetto da diabete di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (nonché al luogo di cura), senza poter essere trasferiti ad altra sede.
La L.104 fa poi sì che i genitori dei pazienti diabetici (e il coniuge), possano usufruire di permessi retribuiti al fine di garantire ai propri figli (o al coniuge) una adeguata assistenza, e la possibilità di effettuare le necessarie visite periodiche. Mentre, direttamente al diabetico, tale legge concede il diritto a tre permessi mensili (comunque retribuiti) al fine di effettuare gli opportuni controlli clinici e di laboratorio.
Però tali diritti sono concessi solamente a quei diabetici che hanno complicanze o che, comunque, si trovano in condizione di gravità a causa della presenza della malattia. A tale proposito è auspicabile che non vengano creati problemi ai diabetici che intendono ottenere la 104. Così facendo si rischierebbe, infatti, di isolare il diabetico tra "due fuochi": da un lato, è giudicato nella vita di tutti i giorni, e nel mondo del lavoro in particolare, una persona handicappata, da non assumere o da licenziare; dall'altro, non gli si concede facilmente il riconoscimento dell'handicap, beneficio, questo, che migliorerebbe la sua esistenza grazie all'attribuzione di diritti, quali la possibilità di usufruire di permessi per controllare la propria salute.Tante attività possibili In conclusione, può ribadirsi quanto era stato già affermato all'inizio, ossia che il diabete, quando è ben compensato, non deve rappresentare un ostacolo ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, chi è ben controllato con la sua dieta può svolgere qualsiasi attività e chi, oltre alla dieta, deve prendere pasticche di ipoglicemizzanti orali e non ha mai ipoglicemie, può svolgere quasi tutte le mansioni lavorative. Persino gli insulinodipendenti sono idonei a qualsiasi attività, se si escludono i mestieri in cui un'ipoglicemia potrebbe causare gravi danni a sé o agli altri.
Per chi, infine, abbia sviluppato complicanze, sarà necessario evitare quelle mansioni che possono accellerare il decorso degenerativo dell'organo colpito.
È sufficiente che tutti i diabetici effettuino:Riportiamo qui di seguito un elenco di attività considerate adatte o no al diabetico, secondo il Comitato medico sociale della Società tedesca per il diabete e il Club tedesco per la difesa degli interessi dei diabetici.
- la regolare somministrazione della terapia farmacologica (sia essa costituita da insulina o da ipoglicemizzanti orali);
- un regolare consumo dei pasti;
- un regolare controllo della glicemia;
- un regolare e non eccessivo esercizio fisico.
Dice il testo:Il documento tedesco specifica anche quali sono le occupazioni sconsigliate ai diabetici:
- Premesse ottimali per lo svolgimento costante di attività professionali di diabetici insulinodipendenti sono offerte dalla possibilità di osservare la dieta e di controllare la glicemia sul posto di lavoro o nelle vicinanze, per esempio con le seguenti occupazioni:
- professioni sanitarie: medico, medico specialista di laboratorio e internista, dentista, farmacista.
- attività assistenziali e sanitarie: infermiere e infermiera, assistente medico-tecnica e chimico-tecnica, aiutanti di medici e dentisti, laboratorista, tecnico-dentista, chinesiterapista, consulente dietologa, assistente sociale per il diabete, meccanico ortopedico.
- Buone premesse per uno svolgimento costante dell'attività professionale dei diabetici si hanno nei seguenti lavori:
- occupazioni inerenti l'amministrazione e il commercio all'interno di ospedali, istituti scientifici (medicina e scienze naturali applicate), uffici d'igiene, eccetera;
- occupazioni di carattere religioso, per esempio parroco, diacono;
- attività didattiche: insegnamento della medicina, della chimica e di altre materie affini, sia nei corsi di laurea, sia nelle specialità;
- insegnamento nelle scuole inferiori e superiori;
- Premesse sufficienti per lo svolgimento costante di attività professionali dei diabetici sono offerte da:
- occupazioni tecniche: meccanico e tecnico di ogni branca delle correnti a bassa tensione, disegnatore tecnico.
- lavori artigianali: giardiniere (anche architetto del giardino), fabbro d'arte, sarto, incisore, ecc.
- occupazioni che non sono permesse ai diabetici in nessun caso per la sicurezza generale: macchinista di locomotiva, pilota d'aereo, camionista, casellante.
- occupazioni sconsigliate ai diabetici per la propria incolumità (in particolare lavori che comportano un pericolo di caduta): per esempio, copripetto, spazzacamino, muratore, tendifili, pompiere, operaio agli altiforni, guida alpina, trapezista.
- occupazioni che non sono consigliabili ai diabetici perché rendono difficile evitare errori dietetici: la confezione e la preparazione di cibi, per esempio, cuoco, oste, panettiere, pasticcere.
- occupazioni nelle quali il modo di vita irregolare e l'impossibilità conseguente di assumere piccoli pasti intermedi possono causare notevoli danni: per esempio, rappresentante, artista, operaio turnista (particolarmente controindicato nel diabete giovanile).
Tratto da: tuttoDiabete, anno 14, n.3, Luglio Settembre 1997.
Data ultimo aggiornamento: Mer, 15 Luglio 1998 14:36.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/e1_12.html
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