Al lavoro è dura in quanto vengo continuamente attaccato

Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.


Il 28 Marzo 2008 Tiziano C. scrive:
Ho 33 anni e sonno affetto da diabete mellito tipo 1 insulino-dipendente dall’età di 13 (dal 1988).
Eseguo una terapia insulinica intensiva di 3 dosi giornaliere.
Lavoro come operaio addetto alla produzione da circa 3 anni.
Sono stato assunto con regolare contratto legge 68/99 riguardo le categorie protette (ho un’invalidità riconosciuta del 68%).
Da un anno e mezzo ho seri problemi al lavoro, in quanto per me risulta molto difficile concilliare il diabete con la turnazione notturna e le mie difficoltà non vengono accolte dal datore di lavoro, né dal medico competente.
Al momento sono in attesa della sentenza del giudice (1° aprile p.v.) in seguito ad un ricorso ex art. 700 c.p.c. da me fatto al fine di essere esonerato ufficialmente dal turno notturno. Ma la relazione depositata dal consulente tecnico dichiara che “il ricorrente deve essere considerato idoneo alle sue mansioni... senza esonero dal turno notturno.”
È un periodo molto difficile per me, ho 33 anni e una malattia cronica da oltre 20 che mi richiede 3 iniezioni di insulina al giorno; sono sposato e ho 2 bambine.
Al lavoro è dura, in quanto vengo continuamente attaccato psicologicamente dalla dirigenza; ne risento anche fisicamente perchè da quando ho fatto il ricorso in tribunale hanno pensato bene di spostarmi dove il lavoro è più pesante e devo continuamente sforzarmi molto fisicamente; insomma mi stanno “gentilmente” chiedendo di andarmene.
Volevo sapere se ci sono altre vie percorribili legalmente o se comunque potete aiutarmi, appoggiarmi e consigliarmi per la risoluzione del problema.

Risponde il dr. Carlo Pisano, avvocato:
Essendo in corso (o appena conclusa) una procedura giudiziaria, Lei è certamente seguito da un legale che, conoscendo direttamente la Sua situazione e avendo esaminato la documentazione in Suo possesso avrà certamente potuto darLe le migliori indicazioni.
In via generale bisogna innanzi tutto ricordare che ai sensi dell’art. 10 della legge 12.3.1999 n. 68 “Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni”. Aggiunge lo stesso articolo che, in caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, sia il disabile che il datore di lavoro possono chiedere l’accertamento della compatibilità delle mansioni allo stato di salute e se il lavoratore possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda; la norma stabilisce poi le modalità e le conseguenze dell’accertamento.
L’art. 17 del d. lgs. 626/94 prevede che contro la valutazione del medico competente sull’inidoneità al lavoro possa essere presentato ricorso, entro 30 giorni, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio del medico competente.
L’effettuazione di questi accertamenti, dunque, non rientra nella discrezionalità dell’azienda ed essi non sono fatti da medici “pagati” dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro potrebbe anche decidere di non conformarsi al giudizio dell’organo di vigilanza; in tal caso rimarrebbe la via giudiziaria in cui si potrà far valere l’eventuale giudizio positivo espresso da quell’organo.
Per quanto riguarda gli attacchi psicologici, i trasferimenti verso lavori più pesanti e le “spinte” alle dimissioni, essi potrebbero eventualmente costituire azioni di “mobbing” da far valere nelle sedi idonee, qualora ne ricorressero i presupposti.


Data ultimo aggiornamento: Giovedì, 17 Aprile 2008 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2008/e2_02939.html