Diritto di ricevere copia dei verbali contenenti l’accertamento della sua idoneità al lavoro
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Il 12 Novembre 2007 Samuel C. scrive:
In settembre (2007) sono stato sottoposto a visita medica collegiale per l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento delle mie mansioni su richiesta del datore di lavoro. In sede di visita mi è stato detto che l’azienda avrebbe ricevuto comunicazione dell’esito entro 10 giorni. ad oggi, 12 novembre, non sò ancora nulla.
Non avendo ragione di credere che gli esiti non siano stati trasmessi a chi di dovere mi chiedo se sia mia diritto o meno ricevere copia dei verbali, o meglio, il datore di lavoro è tenuto a comunicarmeli?Risponde il dr. Carlo Pisano, avvocato:
L’interessato ha il diritto di ricevere copia dei verbali contenenti l’accertamento della sua idoneità al lavoro, però non dal datore di lavoro, che può conoscere il solo giudizio finale, ma non le patologie eventualmente riscontrate, ma direttamente da chi ha effettuato l’accertamento.
Dalla domanda non si capisce quale tipo di accertamento sia stato effettuato; potrebbe infatti trattarsi di un accertamento relativo a un dipendente pubblico, o a un dipendente privato in base all’art. 5 dello Statuto dei lavoratori, o ancora di una visita del medico competente in base al d. lgs. 626/94; in ogni caso sussiste il diritto del lavoratore a conoscerne l’esito, anche perché contro di esso saranno eventualmente esperibili rimedi amministrativi (l’art. 17 del d. lgs. 626/94, ad esempio, prevede che contro il giudizio del medico competente si può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all’organo di vigilanza territorialmente competente) e giurisdizionali.
Data ultimo aggiornamento: Lunedì, 17 Dicembre 2007 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2007/e2_02881.html