Imbarco e legge 104
Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.
Il 13 Aprile 2007 Roberto D. scrive:
Sono un Ufficiale della Marina Militare padre di un figlio di 10 anni che è affetto dalla scorsa estate di diabete insulino-dipendente (4 somministrazioni di insulina e 5 controlli glicemici al giorno). Tale stato comporta un continuo controllo da parte dei genitori considerando l’età che rende particolarmente elevato il rischio di ipoglicemie e la necessità di “seguirlo” in occasione di gite scolastiche, feste di compleanno, etc. Sono in attesa di ricevere la convocazione della Asl per il riconoscimento dello stato di invalidità e dell’eventuale stato di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/92). Sono molto preoccupato per la situazione di grave disagio in cui mio figlio potrà venirsi a trovare qualora, come mi è stato prospettato, dovessi imbarcare il prossimo anno. Secondo Lei con il semplice riconoscimento del comma 1 art. 3 potrei avere comunque diritto a non imbarcare (dato che a bordo ovviamente si lavora anche di notte) oppure il termine “imbarco” è paragonabile al trasferimento (per cui necessita il riconoscimento del comma 3)?Risponde il dr. Carlo Pisano, avvocato:
La legge 104/92 all’art. 3 prevede due diverse situazioni: il comma 1 stabilisce che «È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»; il comma 3 aggiunge che «Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità».
L’art. 33 della stessa legge prevede poi una serie di agevolazioni sul lavoro sia per i portatori di handicap riconosciuti, sia per i genitori o parenti in casi espressamente indicati. Questo tipo di previsioni si riferiscono però quasi sempre ai casi in cui sia riconosciuto lo stato di gravità, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92. Per quanto riguarda in particolare il comma 3 dell’art. 33, che riguarda i trasferimenti, pur in mancanza di una indicazione esplicita nella legge, la costante interpretazione giurisprudenziale afferma che anche in questo caso deve sussistere lo stato di gravità.
Data ultimo aggiornamento: Giovedì, 21 Giugno 2007 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2007/e2_02812.html