Congedo retribuito per cure mediche: regolamentazione vigente ma dimenticata
Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.
Il 5 Dicembre 2006 Gigi B. scrive:
Ho una invalidità del 60% per diabete, fibromialgia, ernia iatale, tunnel carpale e dito a scatto (riportato nel certificato) vorrei sapere come posso fare per usufruire del congedo straordinario dei trenta giorni all’anno per cure concessi agli invalidi civili artt. 26 L. 118/1971 e 10 D. lgs. 509/1988. regolamentazione, vigente ma dimenticata. (al lavoratore cui sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 50%, ha diritto a 30 giorni all’anno (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità. Lavoro nello Stato e l’ufficio del personale del Ministero presso il quale avoro non ha ancora saputo darmi una risposta su quali documenti e quale è la procedura da seguire per ottenere tali giorni.Risponde il dr. Carlo Pisano, avvocato:
Effettivamente la legge 30.3.1971 n. 118 prevede, all’art. 26, che «Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale»; l’art. 10 del d. lgs. 23.11.1988 n. 509 precisa che «Il congedo per cure previsto dall’art. 26 della legge 30.3.1971 n. 118 può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreché le cure siano connesse alla infermità riconosciuta».
La norma, effettivamente poco conosciuta nonostante risalga a 35 anni fa, è tuttora in vigore.
Per poter usufruire dei giorni di permesso è necessaria la domanda del dipendente e l’autorizzazione del servizio di Igiene e Sanità Pubblica (o altro equivalente) della Azienda USL competente per territorio, giacché il medico provinciale di cui parla la legge 118/71 non esiste più. Alla domanda alla Azienda USL bisognerà allegare un certificato del proprio medico che attesti la necessità delle cure (come già visto, infatti, le cure per le quali si può usufruire del permesso devono essere «connesse all’infermità riconosciuta») e al ritorno al lavoro potrebbe essere necessaria un’attestazione che le cure sono state effettuate. Comunque per la documentazione necessaria per avere l’autorizzazione è meglio rivolgersi alla propria Azienda USL, giacché le prassi potrebbero variare.
Data ultimo aggiornamento: Venerdì, 29 Dicembre 2006 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2006/e2_02727.html