Orari di lavoro
Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.
Il 14 Novembre 2006 Simona B. scrive:
Con la presente sono a richiedervi informazione in merito agli orari di lavoro.
Mi spiego meglio.
Sono diabetica dall’eta’ di 1 anno e mezzo, da allora insulino dipendente.
Da circa 1 anno sono in cura presso il centro dialisi dell’ospedale Malpigli di Bologna (dialisi mono settimanale).
Per queste ragioni mi e’ stata riconosciuta la legge 104, ed usufruisco delle 2 ore giornaliere dal 1 luglio c.a. Ho scelto di utilizzare tali 2 ore alla fine del turno di lavoro: attualmente ho un contratto normalista ma, lavorando presso la segreteria di un call center e’ richiesta la copertura di turni dalle 8 alle 19 (quindi non usufruisco di un orario 8.30-17.30 come tutti i normalisti).
Nell’ufficio dove lavoro sono presenti altre due colleghe che si alternano nella chiusura fino alle 19; quando nessuna delle due puo’ rimanere l’ufficio chiude alle 17.
Questo ha provocato una serie di “malumori” all’attuale Responsabile dell’ufficio, ll quale, assieme al Responsabile dell’ufficio de personale, ci ha convocate per comunicare quanto segue: trasformare il contratto da normaliste a turniste.
Quando poi sono stata convocata io mi hanno chiesto se ero intenzionata a spostare le due ore invece che alla fine del turno all’inizio, in modo da garantire anche io la chiusura fino alle 19 (“perché, pur essendo sacro santo il mio diritto di usufruire della 104, garantito dalla legge, non posso tuttavia pensare di gravare sulle colleghe”: testuali parole del Responsabile ufficio del personale).
Se poi rimango ferma sulla mia posizione allora l’azienda emettera’ una turistica con orario di chiusura dell’ufficio alle 21 in modo che, utilizzando le 2 ore a fine truno, saro’ obbligata a rimanere in ufficio fino alle 19.
A questo punto mi chiedo: ma e’ legale un comportamento tale? Puo’ l’azienda imporre ad un ufficio ammiinistrativo dei turni fino alle 21 di sera?
Esiste una legge per ovviare a questa richiesta?Risponde il dr. Carlo Pisano, avvocato:
In linea di massima si può affermare che nei poteri del datore di lavoro rientra anche quello di stabilire gli orari di lavoro; anzi la giurisprudenza individua una delle figure sintomatiche della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato proprio nel fatto che l'orario sia predeterminato dal datore di lavoro. Detto questo, bisogna però osservare che per una risposta completa è necessario conoscere diversi altri elementi non contenuti nella domanda. Si parla di lavoro presso la segreteria di un call center, ma non si specifica se si tratta di un call center interno ad una azienda, e in questo caso sarebbe necessario sapere di cosa si occupa e dunque quale contratto collettivo sarebbe eventualmente applicabile, ovvero se il rapporto di lavoro è con un'azienda che offre le prestazioni di call center ad altre imprese. Non è chiara la natura giuridica del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, a progetto, o di altro tipo). Inoltre l'organizzazione del lavoro, ed in particolare il passaggio ai “turni”, è generalmente oggetto di contrattazione decentrata aziendale; bisognerebbe quindi sapere se nell'impresa, ad esempio, è costituita una RSU.
Credo che la soluzione migliore sia quella di rivolgersi direttamente a un'organizzazione sindacale locale a cui fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione ed eventualmente anche richiedere una tutela sul posto di lavoro.
Data ultimo aggiornamento: Venerdì, 29 Dicembre 2006 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2006/e2_02726.html