Invalidità e collocamento in mobilità
Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.
Il 30 Gennaio 2006 Daniele P. scrive:
E’ da poco più di un anno che mi è comparso il diabete. Sono un LADA ha detto la dott.ssa che mi segue, infatti ho 42 anni, peso 69 kg e sono alto 1,79 m. Per terapia prendo 1 compressa di Novonorm da 2 mg a colazione, 6u di insulina Humolag a pranzo e 5u a cena. Con questa cura, la dieta che seguo scrupolosamente e l’attività fisica che faccio (corsa 2 o 3 volte a settimana x 50’ a uscita) sono abbastanza compensato (glicata a 6,3).
Nell’azienda in cui lavoro ci sono dei problemi e vogliono mandare in cassa integrazione e quindi in mobilità alcune persone. Se facessi domanda di “invalidità” per la patologia del diabete, avrò qualche punto a mio favore per rimanere o dovrò cercarmi un altro lavoro? Faccio presente che i miei datori sono a conoscenza della mia situazione ed infatti da un orario a turno sono passato a uno giornaliero (dalle 8 alle 17). Durante questo periodo non sono mai mancato per malattia e quando sono andato ai controlli ho preso un giorno di ferie. Non ho fatto mai pesare la patologia anche perché fino ad ora sono stato sempre bene, anzi meglio di prima.Risponde il dr. Carlo Pisano, avvocato:
Il collocamento in mobilità può avvenire sulla base di una procedura abbastanza complessa prevista dalla legge 23.7.1991 n. 223; in particolare l’art. 4 di tale legge prevede una previa consultazione sindacale, che può concludersi anche con un accordo che stabilisca i criteri per la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità. L’art. 5 stabilisce comunque che «L’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative».
In relazione alla posizione degli invalidi aggiunge, al comma 2: «Nell’operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l’impresa è tenuta al rispetto dell’articolo 9, ultimo comma, del D. L. 29.1.1983 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.3.1983 n. 79». Tale articolo, nel mentre, è stato abrogato dall’art. 22 della legge 12.3.1999 n. 68, che al comma 4 dell’art. 10 ora prevede che «Il recesso di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23.7.1991 n. 223 (e cioè il licenziamento seguito da collocamento in mobilità) ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti dei lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione dei rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all’articolo 3 della presente legge». Dunque la limitazione al potere di collocare in mobilità l’invalido è collegato al fatto che lo stesso sia stato assunto in base alle norme sul collocamento obbligatorio, e questo non mi pare sia il caso proposto, giacché nella domanda si parla di richiesta di invalidità successiva alla già avvenuta assunzione.
Resta naturalmente la possibilità che nell’ambito dell’accordo sindacale previsto dall’art. 4 della legge 223/91 o nei contratti collettivi si preveda comunque una riserva in favore dei lavoratori invalidi.
Data ultimo aggiornamento: Mercoledì, 12 Aprile 2006 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2006/e2_02547.html