Requisiti psicofisici necessari per la guida dei ciclomotori

Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.


Il 15 Febbraio 2006 Matteo V. scrive:
Sono un giovane diabetico insulino-dipendente che vorrebbe prendere il certificato per guidare i ciclomotori, il cosiddetto “patentino”.
So che il nuovo codice della strada prevede che anche per la guida dei ciclomotori si abbiano i requisiti psicofisici necessari per prendere la patente A, e quindi anche per guidare un banale ciclomotore sarà necessario fare la solita trafila e presentarsi davanti al medico specialista nell’area della diabetologia e delle malattie del ricambio della propria USL con la possibilità di doverlo poi rinnovare dopo 3 anni, perchè anche il patentino ha una scadenza che decide il medico della ASL esattamente come la patente normale.
Però fino al 1 gennaio 2008 tale certificazione può essere rilasciata anche dal medico di famiglia che deve (cito testualmente le linee guida rilasciate dal ministero della salute e scaricabili a questo link: http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_619_allegato.pdf) “attestare l’assenza di condizioni psicofisiche tali da risultare di per sè, in maniera assoluta, ostative all’utilizzo del ciclomotore”.
Sempre le linee guida del ministero indicano che condizioni ostative possono essere la presenza di gravi malattie endocrine di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, oppure la presenza di complicazioni diabetiche oculari, nervose o cardiovascolari, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione.
Se come nel mio caso non ho alcuna di queste due situazioni perchè il mio diabete è sotto un buon controllo metabolico e non ho complicanze il medico può tranquillamente compilarmi l’allegato B senza far riferimento al fatto che io sia diabetico, giusto? E non ha neppure nessun obbligo di compilare la scheda anamnestica (allegato A) perchè sempre sulle linee guida del ministero c’è scritto che è semplicemente uno strumento per il medico per aiutarlo a rilasciare oppure no il certificato.
Che ne pensate, ho interpretato bene la normativa?

Risponde il dr. Gilberto Guerra, esperto in farmacia ospedaliera e territoriale:
La conoscenza della normativa è molto approfondita e corretta da parte del nostro giovane amico Matteo;
ma merita alcune precisazioni:
1) la compilazione del certificato anamnestico è facoltativa e non ha valore certificatorio; è, come ben specificato dalle linee guida, “utile supporto facoltativo per facilitare il rilascio del certificato”;
2) nel certificato, a mio parere, non dovrà essere omessa alcuna indicazione atta a valutare limitazioni previste come valutabili (nel nostro caso il diabete anche se correttamente compensato leggi “presenza di complicazioni diabetiche oculari, nervose o cardiovascolari, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione”); valuterà bene il medico certificatore cosa scrivere in modo da attestare che il richiedente sia in possesso di “condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore”.
3) come ben definito è il medico certificatore (fino al 2008 legge 168/05 non solo il diabetologo e le altre figure mediche previste, ma anche il medico di medicina generale) “valutata l’idoneità del richiedente, indicherà l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico per la conferma o la revisione della patente di guida”; nessuno ha specificato che siano 3 anni: potrebbero e dovrebbero essere almeno 5 anni.

Allego link con le indicazioni e tutte le norme (circolari comprese) per il conseguimento della patente A e delle prescrizioni relative ai diabetici;
http://www.lapatenteonline.com/webportal/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=44
http://www.ministerosalute.it/promozione/inc_stradali/sezStradali.jsp?id=83&label=ss_pat


Data ultimo aggiornamento: Lunedì, 6 Marzo 2006 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2006/e2_02514.html