Ho deciso di fare il libretto di navigazione ma ho saputo che i diabetici non posso averlo

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Il 10 Novembre 2005 Ivo S. scrive:
Sono un ragazzo diabetico ho finito da 2 anni l’Istituto Tecnico Nautico adesso ho deciso di fare il libretto di navigazione ma ho saputo che i diabetici non posso averlo! siccome il libretto di navigazione si divide in 3 categorie mi interessa sapere se sono esclusso da tutte e tre la categorie o ho qualche speranza per qualcuno di esse? Ho letto su molti siti internet che il libretto di mare di prima categoria non viene fatto per noi diabetici ed è per questo che richiedo il vostro aiuto, sapere se di 2° o 3° categoria me lo posso fare!

Risponde il dr. Carlo Pisano, avvocato:
Il libretto di navigazione, in base all’art. 220 del regolamento per la navigazione marittima (DPR 15.2.1952 n. 328) è il documento che abilita alla professione marittima; è l’equivalente del libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo di navi e galleggianti. Il suo rilascio, dunque, presuppone l’iscrizione nelle matricole. L’art. 115 del Codice della Navigazione stabilisce: «La gente di mare si divide in tre categorie: 1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; 2) personale addetto ai servizi complementari di bordo; 3) personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera»; secondo il successivo art. 119, primo comma, «Possono conseguire l’iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento»; tali requisiti sono previsti, per la prima e la seconda categoria, dall’art. 238 del regolamento per la navigazione marittima che prevede: «Per ottenere l’iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall’articolo 119 del codice, è necessario : 1) essere riconosciuto idoneo alla navigazione a termini delle leggi speciali sulla idoneità fisica dei marittimi; 2) saper nuotare e vogare; 3) essere domiciliato nel territorio dello Stato; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione». La legge speciale richiamata dal n. 1 dell’articolo riportato è il Regio decreto-legge 14.12.1933 n. 1773, convertito in legge 22.1.1934 n. 244, ancora in vigore, che all’art. 4 dell’allegato 1, nel quale sono elencate le “infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l’iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria”, prevede “Il diabete zuccherino e le altre alterazioni manifeste del ricambio organico”. Tale elenco, dopo l’entrata in vigore del Codice della Navigazione deve intendersi riferito sia alla prima che alla seconda categoria. Per la terza categoria l’art. 244 del medesimo regolamento prevede invece: «Per essere iscritti nelle matricole della gente di mare di terza categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall’articolo 119 del codice, è necessario: 1) saper nuotare e vogare; 2) essere domiciliati in uno dei comuni compresi nella circoscrizione del circondario marittimo». Dunque, per la terza categoria non sono previsti requisiti sanitari.


Data ultimo aggiornamento: Martedì, 6 Dicembre 2005 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2005/e2_02452.html