Difficoltà per ottenere i benefici della legge 104/92
Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.
Il 31 Ottobre 2005 Claudio C. scrive:
Sono il papà di un bambino di 11 anni insulino dipendente (diabete di tipo 1).
Ho ricevuto dalla competente U.S.L. terrritoriale il riconoscimento della L. 104/92
Ho prodotto domanda presso il Ministero dell’Interno, dal quale dipendo, per il riconoscimento dei benefici della succitata legge.
Vorrei sapere se, dopo il riconoscimento da parte della U.S.L., potrebbero esserci difficoltà per ottenere i benefici di che trattasi.Risponde il dr. Carlo Pisano, avvocato:
Le agevolazioni previste dalla legge 5.2.1992 n. 104, in particolare dall’art. 33, per i genitori di minori con handicap in situazione di gravità sono qualificati dalla legge come diritti. Naturalmente per il loro esercizio, oltre al riconoscimento dello status legato alla patologia, devono ricorrere anche le altre condizioni eventualmente previste dalla legge, come ad esempio, il fatto che i tre giorni di permesso di cui al comma 3 dell’art. 33 possono essere goduti dall’uno o dall’altro genitore e non insieme.
Per quanto riguarda invece la possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, esso non costituisce un diritto assoluto, così come affermato, ad esempio, da T.A.R. Campania, Napoli, 28.9.2004 n. 12790: «Il beneficio di cui all’art. 33 comma 5 l. n. 104 del 1992, come modificato dall’art. 19, l. n. 53 del 2000, non costituisce un diritto assoluto, dovendo l’amministrazione comparare l’esigenza di tutela della persona handicappata con le esigenze di servizio, specie quando l’esercizio di tale facoltà possa ledere, come per i trasferimenti disposti ai sensi della l. n. 104 del 1992, le aspettative di personale munito di titoli professionali maggiori» e dal Tribunale Trapani, 11 agosto 2004: «Il diritto del lavoratore, che sia genitore o familiare che debba assistere con continuità la persona handicappata, di scegliere, con preferenza rispetto ad altri aspiranti, una sede di lavoro vicina al proprio domicilio, sussiste se la sede non sia coperta da altri».
Il concreto esercizio dei diritti derivanti dalla legge 104/92 è generalmente regolato dai contratti collettivi di lavoro.
Data ultimo aggiornamento: Mercoledì, 30 Novembre 2005 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2005/e2_02439.html