Ricorso al Giudice del lavoro contro parere della commissione per l’invalidità
Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.
Il 29 Agosto 2005 Michele Vr. scrive:
Ho fatto tutte le domande di invalidità e la commissione ciechi, ipovedenti mi ha riconosciuto un residuo visivo nell’occhio destro di un 30esimo e cieco l’occhio sinitro, per questo rientro nei ventesemisti ed ho diritto a un assegno di 200 euro al mese.
La commissione invalidi civili invece, mi ha riconosciuto il diabete mellito insulinodipendente più la retinopatia diabetica ma mi ha dato solo il 60% di invalidità e nessun aiuto.
Ora, dalle tabelle che si trovano su internet, la mia patologia la danno con un minimo di 91% e massimo 100%.
A questo punto credo che ci siano gli estremi per fare un ricorso, ma so che da questo anno il ricorso è giuridico e non più amministrativo come una volta.
Non so sinceramente cosa devo fare, né come farlo e anche se ho diritto a farlo.Risponde il dr. Carlo Pisano, avvocato:
Effettivamente il D.M. 5.2.1992 al codice 9311 prevede per il «diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva» una percentuale di invalidità tra il 91 e il 100%.
Il ricorso al Giudice del lavoro(*) deve essere necessariamente presentato con l’assistenza di un avvocato entro il termine di decadenza di sei mesi dalla ricezione della comunicazione dell’esito della visita da parte della Commissione medica locale.
È comunque opportuno osservare che, essendo stata già riconosciuta una prestazione economica per la cecità civile (dall’importo indicato ritengo sia stata liquidata la sola indennità speciale per ciechi ventesimisti e non anche la pensione, probabilmente a causa del superamento dei limiti di reddito), non sarebbe comunque possibile ottenere in aggiunta anche una ulteriore prestazione economica per l’invalidità, in quanto la cecità e l’invalidità deriverebbero dalla medesima patologia.
Il riconoscimento di un grado superiore di invalidità civile potrebbe determinare un vantaggio economico solo con il riconoscimento del 100% accompagnato dall’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita; in tali casi, infatti, sarebbe erogata l’indennità di accompagnamento in sostituzione dell’indennità speciale per ciechi ventesimisti; l’indennità di accompagnamento per ciechi totali spetta invece in caso di riconoscimento della cecità assoluta in entrambi gli occhi.
Non scatterebbe invece il diritto alla pensione di invalidità, se effettivamente ora non è erogata la pensione per ciechi parziali per motivi di reddito.
Peraltro l’importo della pensione per ciechi ventesimisti, per invalidi totali e per invalidi parziali è il medesimo, ma le ultime due cessano al compimento del 65° anno, mentre per l’ultima è previsto un limite di reddito inferiore.
Naturalmente il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore a quella già riconosciuta potrebbe essere utile per fini diversi da quelli strettamente patrimoniali.
C’è infine da dire che, qualora sia stata svolta attività lavorativa, a prescindere dal riconoscimento della prestazione assistenziale per invalidità civile, potrebbe essere richiesta all’INPS, o all’ente previdenziale di competenza, il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità.
Ritengo comunque che potrebbe essere utile far esaminare direttamente l’intera pratica da un legale.ndr: per maggiori informazioni vedi: Handicap e diabete
Data ultimo aggiornamento: Venerdì, 29 Luglio 2005 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2005/e2_02370.html