Obbligo per il personale scolastico alla somministrazione del glucagone in caso di crisi ipoglicemica grave

Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.


Il 13 Giugno 2005 Giuliana P. scrive:
Sono un’infermiera e mi occupo di corsi di primo soccorso, recentemente ad un corso, la mamma di un bimbo di 7 anni, diabetico dalla nascita, insulinodipendente mi ha posto il seguente quesito: “Esiste una normativa, che in qualche modo obblighi il personale scolastico (docente e non) alla somministrazione del glucagone in caso di crisi ipoglicemica grave. Il glucagone è considrato un farmaco salvavita?”
La storia è questa: la mamma al momento dell’inserimento del bimbo a scuola ha provveduto ad informare il personale scolastico del problema del figlio fornendo anche le informazioni di base sul comportamento da tenere soprattutto nel caso di ipoglicemia, attraverso un’associazione di pazienti diabetici, ha provveduto ad allestire un corso per il personale sulle problematiche legate al diabete, ha anche preso contatti con il distretto sanitario di zona perchè si facesse carico della formazione del personale sulla determinazione della glicemia e sulla somministrazione del glucagone. Ma quasi tutto il personale scolastico, sì è rifiutato di partecipare agli incontri sostenendo di non volersi assumere la responsabilità della somministrazione di un farmaco come il glucagone.
Io non ho saputo cosa rispondere a questa mamma in termini normativi, il personale scolastico, previa formazione, è tenuto alla somministrazione del farmaco o ha il solo obbligo di allertare il sistema d’emergenza e i genitori?

Risponde il dr. Carlo Pisano, avvocato:
La questione dell’assistenza a scuola dei bambini diabetici e delle funzioni in materia del personale scolastico continua ad essere un grosso problema.
Infatti a fronte dell’ovvio diritto del bambino di frequentare regolarmente la scuola (anzi, non solo il diritto, ma anche il dovere, benché non più l’obbligo dopo la legge 53/2003) - non bisogna tra l’altro dimenticare che l’art. 8 della legge 16.3.1987 n. 115 stabilisce che “la malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado” - e del fatto che il personale scolastico a cui il bambino viene affidato è responsabile dello stesso e se i genitori, come è logico, hanno fatto presente che il bambino è diabetico la vigilanza da parte del personale deve essere ancora maggiore, c’è però il problema di stabilire chi, all’interno di una scuola, debba occuparsi di eventuali interventi di pronto soccorso e con quali modalità, giacché tra il personale scolastico non esiste una figura professionalmente abilitata a interventi di tipo medico o infermieristico.
Il vigente contratto collettivo nazionale per i lavoratori della scuola stabilisce, all’art. 47, che tra i compiti del personale A.T.A. rientrano anche «gli incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori» rispetto alle attività e mansioni proprie dell’area di appartenenza; lo svolgimento di tali incarichi viene retribuito a parte nella misura e con le modalità previste dal contratto integrativo di Istituto. Aggiunge lo stesso articolo che le risorse utilizzabili devono essere particolarmente finalizzate «per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza all’handicap e al pronto soccorso».
Dunque, previa frequenza di appositi corsi, il personale A.T.A. potrebbe farsi carico dell’assistenza eventualmente necessaria per il bambino diabetico.
Sorge però un ulteriore problema in relazione alla determinazione dell’effettivo contenuto di questa assistenza: se, infatti, dopo la sentenza della Corte di Cassazione 3.11.2001 n. 39087 non ci dovrebbero più essere problemi circa l’uso del reflettometro per la misurazione della glicemia (la sentenza aveva chiarito che l’uso degli apparecchi per autodiagnostica rapida non è riservata a figure professionalmente qualificate (biologi) in quanto l’operatore non può in alcun modo interferire con la formazione della diagnosi), qualche problema in più si pone per la somministrazione, per iniezione, di un farmaco; tale attività, infatti, è riservata al personale infermieristico su prescrizione medica; dunque il personale scolastico addetto al pronto soccorso in realtà non è abilitato a fare le iniezioni né a somministrare un farmaco di propria iniziativa.
L’attivazione e la frequenza da parte del personale scolastico di un corso di formazione, che oltre tutto rientrerebbe nell’orario di servizio, sarebbe peraltro auspicabile, anche perché gli interventi in caso di ipoglicemia normalmente non richiedono la somministrazione del Glucagone.
Resta naturalmente l’obbligo dell’immediato avviso ai genitori e ai competenti organi di pronto soccorso.


Data ultimo aggiornamento: Martedì, 19 Luglio 2005 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2005/e2_02353.html