L’annosa questione della patente ai diabetici
Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.
Il 5 Aprile 2005 Marco R. scrive:
Le scrivo perché, a parer mio, sono stato vittima di un’ingiustizia commessa dal medico dell’ufficio igiene della mia Asl.
Da poco, sono andato ad iscrivermi dalla mia scuola guida per conseguire la patente di categoria B. Dato che sono diabetico dal 2000 e il medico dell’autoscuola non mi può visitare perché necessita di fogli da parte del centro di diabetologia che mi cura, mi sono dovuto recare all’ufficio igiene della mia città a prendere un appuntamento per una visita per la patente. Fin lì niente da dire, anche se costa dieci euro in più. Il bello è stato quando mi sono presentato alla visita con il foglio rilasciato dal centro diabetologico che mi cura dove si riscontrano valori nella norma: emoglobina glicosilata: 7,6%; esame urine: nella norma; il paziente non presenta alcun tipo di complicanza. Ammetto che l’emoglobina è un po’ alta ma, quando ero andato due anni fa a fare una visita per un’altra patente (quella della moto: A) era circa 8,5%, quindi molto più alta dell’attuale, e la patente mi era stata rinnovata per 10 anni.
Invece ora mi ritrovo con una patente rinnovata per soli due anni e secondo me sono stato vittima di un’ingiustizia. Inoltre il medico, dato che alla stampa con il computer si era sbagliato, ha aggiunto manualmente le righe dove si dice che la patente è rinnovata per due anni citando anche un articolo: il N. 472/99 ART.32.
Spero di essere stato abbastanza chiaro e desidererei sapere se secondo lei è giusto e cosa posso fare contro quel dottore che mi ha visitato.Risponde il dr. Carlo Pisano, avvocato:
Il caso rientra nell’annosa questione della patente ai diabetici.
Ai sensi dell’art. 119, comma 2, del testo vigente del Codice della Strada, così come modificato dall’art. 32 della legge 7.12.1999 n. 472 e poi dall’art. 3 della legge 22.3.2001 n. 85 «l’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e delle malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro cui effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida». Dunque è illegale che il diabetico venga mandato altrove per la visita per la patente, e anzi potrebbe anche configurarsi una omissione di atti d’ufficio da parte del diabetologo della Azienda USL che, ricevuta la richiesta, non effettui la visita e tutto ciò che la legge prevede, o eventualmente dei dirigenti che non gliene diano la possibilità non predisponendo quanto necessario.
E così il diabetico è costretto a rivolgersi alle Commissioni Mediche Locali, delle quali non fa generalmente parte un diabetologo, che, in base alla legge, non hanno alcuna competenza al rilascio della patente B ai diabetici (a tal proposito è opportuno ricordare che l’incompetenza è un vizio di legittimità degli atti amministrativi).
Il Codice della Strada dice che il diabetologo indica l’eventuale scadenza del successivo controllo; dunque la scadenza anticipata rispetto al termine previsto in via generale dal Codice è solo eventuale e dovrà evidentemente basarsi sugli accertamenti sanitari effettuati. Invece, come risulta anche da alcuni sondaggi del nostro sito (www.progettodiabete.org/sondaggi/2002/polling068.html), la riduzione (generalmente a soli 3 anni o addirittura 2 come nel caso proposto) è quasi la norma.
Purtroppo, salva la possibilità di ricorrere ai mezzi, anche giurisdizionali, per ottenere l’applicazione della legge da parte dei centri diabetologici delle ASL, il che però spesso si scontra con la paura di rovinare il buon rapporto instaurato con il proprio diabetologo, i rimedi contro le illegittime decisioni delle Commissioni Mediche Locali sono praticamente assenti o comunque di dubbia efficacia. E’ vero che la legge prevede che entro trenta giorni dalla comunicazione è possibile presentare rixorso gerarchico al Ministero dei Trasporti, ma ciò, oltre che essere dispendioso, dà ben poche garanzie di successo. Infatti, il ricorso deve eseere presentato in bollo (€ 14,62) e spedito per raccomandata A.R. (€ 3,25); la visita da parte della Commissione di 2° grado è a spese del ricorrente che, inoltre, dovrà anche pagare il diabetologo che deve integrare la Commissione; se il ricorrente, per sua maggiore garanzia, vuole essere assistito da un medico di sua fiducia, dovrà ovviamente pagarlo. Tutte queste spese restano totalmente a carico del ricorrente anche se il ricorso viene vinto. Le scarse garanzie di successo sono invece determinate dal fatto che, trattandosi di un ricorso gerarchico, l’organo competente per la decisione è sempre un organo dell’amministrazione, e non un organo terzo, come sarebbe il Giudice. Infine contro la decisione sul ricorso gerarchico non è possibile presentare un ricorso giurisdizionale nel merito, ma solo di legittimità; cioè il Giudice non potrà stabilire per quanto tempo il ricorrente ha diritto ad avere la patente, ma potrà solo verificare se il provvedimento sia stato emesso da un organo competente, se sia correttamente motivato, etc.
Data ultimo aggiornamento: Giovedì, 30 Giugno 2005 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2005/e2_02331.html