Azienda in Amministrazione Straordinaria
Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.
Il 12 Novembre 2004 Giuseppina D. scrive:
Sono impiegata da nove anni in una ditta che si occupa di ristorazione collettiva attualmente in forte crisi e per questo in Amministrazione Straordinaria.
Attualmente hanno già applicato dei tagli al personale in base alla cancellazione del posto di lavoro. Volevo sapere se come diabetica single quindi monoreddito devo temere qualcosa oppure questo può essere un mio vantaggio!Risponde il dr. Carlo Pisano, avvocato:
Dalla domanda mi sembra di capire che nella fattispecie i licenziamenti siano stati effettuati nell’ambito di un licenziamento collettivo in seguito alla crisi aziendale che ha portato all’amministrazione straordinaria.
I licenziamenti collettivi sono regolati dalla legge 23.7.1991 n. 223, applicabile alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tale legge si applica anche quando le stesse imprese intendano cessare l’attività. In base all’art. 24 della legge 223/91 ai licenziamenti collettivi si applica la disciplina prevista dagli artt. 4 e 5 della medesima legge per il collocamento in mobilità. In particolare, in base all’art. 5 «1. L’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico - produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. 2. (...) L’impresa non può collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione».
Dunque la legge non fa riferimento a maggiori tutele in caso di presenza di patologie, mentre la posizione di “single” potrebbe essere valutata negativamente in applicazione del criterio dei carichi di famiglia.
I criteri su indicati, però, sono utilizzabili solo se non è previsto qualcosa di diverso nei contratti collettivi o negli accordi eventualmente conclusi con i sindacati con la procedura prevista dall’art. 4 della legga 223/91. Poiché dalla domanda risulta che alcuni licenziamenti siano già stati effettuati, è possibile che tali accordi siano stati stipulati: in questo caso bisognerebbe vedere che cosa essi prevedano.
Data ultimo aggiornamento: Martedì, 28 Dicembre 2004 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2004/e2_02195.html