Lavoro imprevedibile come orari e situazioni: chiedere un orario diverso
Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.
Il 22 Ottobre 2004 Rosa R. scrive:
Ho 25 anni e lavoro come impiegata presso un quotidiano (contratto poligrafici).
Ho il diabete insulino dipendente da molti anni e mi è stata riconosciuta una invalidità del 50%. Sono stata assunta infatti come invalida civile dalle liste del collocamento obbligatorio.
Il problema è che col diabete ho necessità di mangiare a orari precisi e seguire una alimentazione controllata e regolare di giorno in giorno, invece col mio lavoro non ne ho la possibilità perchè faccio turni (turni di 6 ore dalle 9 alle 21).
Questi turni cambiano non solo di settimana in settimana, ma anche di giorno in giorno, a seconda di chi c’è in ferie (modello “tappabuchi”), insomma conduco una vita alimentare totalmente irregolare (panini o focacce al volo oppure termino il turno alle 21 e intanto che torno a casa ceno verso le 22 anzichè le 20 come dovrei fare). Il lavoro di redazione è imprevedibile come orari e situazioni perciò non ho sempre la possibilità di controllare la glicemia o fermarmi per mangiare un boccone, soprattutto dalle ore 16 in poi.
Volevo sapere se è mio diritto poter richiedere per problemi di salute un turno fisso. E a chi mi devo rivolgere per richiedere un eventuale certificato medico (al diabetologo, medico generico, centro diabetici, asl o medicina del lavoro?)Risponde il dr. Carlo Pisano, avvocato:
La legge 12.3.1999 n. 68 prevede all’art. 3, comma 2, che «Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni». Il comma 3 aggiunge che «Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione dei lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute dei disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento dì cui all’art. 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione dei lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita dei rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuali dalla commissione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992. n. 104, integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l’organismo di cui all’art. 6, comma 3, dei decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’art. 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione dei rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione dei lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda».
A prescindere dal legalese, dunque, se, come indicato nella domanda, l’assunzione è avvenuta dalle liste del collocamento obbligatorio e quindi è applicabile la citata legge 68/99, bisogna distinguere: se le attuali condizioni di lavoro derivano da una variazione dell’organizzazione del lavoro, allora sarà applicabile il comma 3 e potrà richiedersi la verifica della incompatibilità della propria condizione con la nuova organizzazione con tutte le conseguenze previste dalla legge; altrimenti sarà applicabile il comma 2.
Data ultimo aggiornamento: Martedì, 28 Dicembre 2004 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2004/e2_02194.html