Ricorso contro le decisioni della commissione per la legge 104/92
Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.
Il 4 Giugno 2003 Luca R. scrive:
Sono stato riconosciuto invalido per diabete di tipo 1, in trattamento insuinico e presento complicanze retiniche e neuropatiche con un grado d'invalidità pari al 70%.
Il decreto che mi ha inviato la commissione medica della "ASL Napoli 2", ai sensi della legge 104/92, mi ha riconosciuto al punto 3 come persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comm.1 art. 3 della l. 104/92.
Domando: poichè non concordo con le decisioni assunte dalla commissione medica su citata, posso presentare ricorso e se si con quali modalità? Quali sono i riferimenti normativi?
Premetto il dirigente della ASL napoli 2 al quale ho gia rivolto questo quesito ha risposto che che posso fare ricorso esclusivamente per il riconoscimento del grado d'invalidità e non per il decreto della legge 104/92. E vero?Risponde il dott. Carlo Pisano, avvocato:
Ai sensi del regolamento approvato con DPR 21.9.1994 n. 698 contro l'accertamento effettuato dalla Commissione Medica per il riconoscimento dell'invalidità si può fare ricorso, entro 60 giorni (termine non stabilito a pena di decadenza), alla Commissione medica superiore e di invalidità civile che deve decidere entro 180 giorni. In caso di esito non conforme alle aspettative anche del ricorso ovvero, come quasi sempre accade, di mancata risposta nei 180 giorni si può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro che decide, generalmente, in base ad una consulenza tecnica d'ufficio effettuata da un medico nominato dal Giudice. La sentenza è appellabile, da parte del soccombente, davanti alla sezione lavoro della Corte d'Appello.
Per la procedura amministrativa ci si può far assistere da un patronato, mentre la eventuale fase giudiziaria richiede la assistenza indispensabile di un avvocato.
Per quanto riguarda l'accertamento in base alla legge 104/92, la legge non prevede nulla circa i ricorsi esperibili. Dovrebbe pertanto escludersi la necessità di un ricorso amministrativo, ma certamente non può negarsi la tutela giurisdizionale. La competenza dovrebbe essere anche in questo caso del Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro. Bisogna però osservare che, recentemente, la Corte di cassazione, anche se in materia di invalidità civile, ha affermato che l'azione giudiziaria può tendere all'accertamento di situazioni giuridiche e non di una mera situazione di fatto consistente in una infermità o minorazione fisica.
Data ultimo aggiornamento: Mercoledì, 3 Settembre 2003 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2003/e2_01890.html