Domande agli esperti

Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.


Il 19 Aprile 2001 Petra scrive:
Vorrei avere notizie riguardo l'indennità di frequenza.
Ho una bimba di 4 anni insulino dipendente, le spetta di diritto? Ossia in caso di risposta negativa da parte della commissione medica di verifica cosa posso fare?
Grazie.

Risponde il dott. Carlo Pisano, avvocato:
L'indennità di frequenza, istituita dalla legge 11.10.1990 n. 289, spetta, ai sensi dell'art. 1, ai mutilati e invalidi civili minori di 18 anni cui siano state riconosciute dalle Commissioni mediche locali "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età", oltre che ai minori ipoacusici, "per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione", ed anche, ai sensi del 3° comma dello stesso art. 1, "ai mutilati e invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna ...". Anche in questa seconda ipotesi è comunque necessario il requisito della frequenza continua o anche periodica nonché quello, previsto dal comma 1, delle "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età".
Non posso ovviamente entrare nel merito della spettanza o meno della prestazione nel caso prospettato, giacché si tratta di una valutazione medica. Comunque, in caso di risposta negativa da parte della Commissione medica locale, entro il termine di 60 giorni (non previsto a pena di decadenza) può essere fatto ricorso alla Commissione medica superiore e di invalidità civile che deve decidere entro 180 giorni. In caso di esito sfavorevole anche del ricorso ovvero, come quasi sempre accade, di mancata risposta nei 180 giorni può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro che decide, generalmente, in base ad una consulenza tecnica d'ufficio effettuata da un medico nominato dal Giudice. La sentenza è appellabile, da parte del soccombente, davanti alla sezione lavoro della Corte d'Appello.


Data ultimo aggiornamento: Giovedì, 19 Aprile 2001 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2001/e2_935.html

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