Domande agli esperti

Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.


Lettera non firmata del 2 Febbraio 2001:
Vorrei sapere il significato della circolare sulla patente emessa recentemente dal Ministero della Sanità.
Quali sono i vantaggi adesso rispetto a prima?
In che cosa la FAND è riuscita ad apportare miglioramenti e qual'era il suo obbiettivo?
I diabetici insulino dipendenti possono prendere tutte le categorie di patenti?
Grazie della risposta.

Risponde il dott. Carlo Pisano, avvocato:
La circolare dovrebbe rendere applicabile le nuove disposizioni sul rilascio e il rinnovo della patente di guida ai diabetici introdotte dall'art. 32 della legge 7.12.1999 n. 472 che ha modificato gli artt. 119 e 126 del Codice della Strada.
Finora infatti non era chiaro chi fossero i medici specialisti dell'unità sanitaria locale competenti ad accertare i requisiti fisici e psichici dei diabetici per il conseguimento o la revisione delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie e ad indicare l'eventuale scadenza per il successivo controllo medico.
Ora la nuova circolare ha stabilito che l'accertamento è di competenza dei medici specialisti che prestano servizio presso l'ufficio della USL cui sono attribuite competenze in materia medico-legale.
Si tratta quindi di un organo monocratico, essendo ormai venuta meno la competenza delle Commissioni Mediche Locali, che invece restano competenti per gli accertamenti relativi alle patenti di categoria C, D, CE, DE, ma devono essere integrate da un medico specialista diabetologo.
Quest'ultima norma abroga implicitamente la precedente disposizione che vietava il rilascio o il rinnovo delle patenti C e D ai diabetici insulino - dipendenti; l'unica limitazione prevista per questi ultimi è che per le patenti C, D, CE, DE, gli accertamenti devono essere rinnovati almeno ogni anno.
Quali i miglioramenti? Domanda difficile. Intanto è positivo che la circolare, una volta chiarito che il "medico specialista della USL" non è un diabetologo, come sarebbe potuto sembrare da una prima lettura della legge (ma non dimentichiamo che non necessariamente un diabetico è solo diabetico), abbia previsto che il richiedente dovrà comunque presentarsi alla visita con una attestazione rilasciata dal medico di base o dal centro diabetologico che contenga notizie sullo stato del diabetico, cosa peraltro che si faceva anche prima anche se le notizie fornite erano forse meno complete.
Un altro elemento positivo, a mio avviso, era già contenuto nella legge, laddove si dice che i medici specialisti "indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico" ed è stato ulteriormentre chiarito dalla circolare che epressamente prevede "Ove gli specialisti ... dovessero indicare una scadenza, entro la quale effettuare il successivo controllo medico, anticipata rispetto a quella ordinaria appare opportuno che ...". Ciò significa che non sarà più quasi automatica la limitazione temporale del rinnovo della patente per i diabetici, basta vedere in proposito il sondaggio su P.D., ma tale limitazione sarà solo eventuale e dovrà essere motivata, come tutti i provvedimenti amministrativi; ed in tale motivazione non potrà non tenersi conto del contenuto del certificato del medico di base o del diabetologo. La mancanza o non congruità della motivazione potrà farsi valere nelle forme di legge, innanzi tutto con il ricorso al Ministro dei trasporti, previsto dall'art. 119, comma 5, del Codice della Strada.


Data ultimo aggiornamento: Lunedì, 26 Febbraio 2001 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2001/e2_877.html

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