Domande agli esperti Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.
Visto il costante interesse per l'argomento, pubblichiamo la lettera di un nostro lettore indirizzata al Ministero della Salute e al Ministero dei Trasporti, con una richiesta di chiarimenti per il rinnovo della patente di guida.
Il 18 Novembre 2001 Modesto P. scrive:
Cittadino di 53 anni di L'Aquila affetto da diabete mellito IDDM dal 94 in buon compenso metabolico esente da complicanze e desidero sapere a tre settimane dalla scadenza della validità della patente:
1) A quale commissione medica devo sottopormi per il rinnovo (quella Medico Legale o quella ordinaria)?
2) In caso di idoneità alla guida il periodo di validità della patente dovrà essere uguale a quello di un qualsiasi altro soggetto non diabetico?
3) In caso di responso negativo al quesito 2, la condizione di "diabetico" a quale periodo riduce la validità del rinnovo?
La Commissione Medico Legale di L'Aquila nella precedente occasione di rinnovo (dicembre 1999) nonostante la mia invocazione ad attenersi a quanto contemplato dalle Linee guida per l'applicazione della normativa inerente il rinnovo della patente a conducenti con diabete (emanate dal Ministero della Sanità il 18/12/97) non ha ritenuto di doverlo fare ed ha limitato il rinnovo a due anni come nella precedente occasione (dicembre 97). Anche in considerazione di successive disposizioni (Circolare Ministero Sanità 24/01/2001) desidero conoscere quanto richiesto. Sinceri ringraziamenti.Risponde il dott. Giuseppe Ruocco, Direttore Ufficio VII D.G. Prevenzione (Ministero della Salute - Ufficio Relazioni con il Pubblico):
In relazione alla richiesta del sig. P., pur in assenza di un dato essenziale quale è la tipologia di patente, si forniscono informazioni di carattere generale:
1) la Commisione è qella prevista dal codice della Strada, art. 119 e cioè la Commissione Medica Locale (CML) che è presente -in numero minimo di 1 - in ogni provincia (non si capisce bene cosa significhi il riferimento a "Commissione ordinaria o legale") integrata da uno specialista in diabetologia. In caso di patente di cat. A, B, BE e sottocategorie non è più necessario ricorrere ad essa bensì è sufficinete rivolgersi al medico dell'ASL specialista in diabetologia (l'informazione su come procedere in pratica può essere assunta presso la propria ASL)
2)-3) Il periodo di validità non è necessariamente uguale a quello del soggetto sano e sarà stabilito dal medico accertatore (o dalla CML); peraltro alcune indicazioni su tale termine sono state diffuse alle CML anche da questo dicastero con le Linee guida citate, ma esse non sono vincolanti per nessuno.
La circolare 24/1/01 resta valida, con esclusione della qualifica del medico accertatore superata dalle indicazioni contenute nell'art. 3 della L. 85/2001 (del 22 marzo successivo)
Cordiali salutiRisponde l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Settore Trasporti Navigazione - Ministero Infrastrutture e Trasporti:
Gentile Signore,
in relazione ai Suoi quesiti, Le ricordiamo che per il rinnovo della patente si deve rivolgere alla Commissione Medica Locale competente per territorio.
Tale Commissione, esaminata la documentazione ed effettuati gli accertamenti medici, decide autonomamente la durata di validità della patente. Avverso la decisione della Commissione è possibile presentare ricorso.
Per quanto, poi, il quesito relativo all'applicazione di circolari emanati dal Ministero della Salute, abbiamo provveduto ad inoltrare la richiesta all'URP del Ministero competente, che provvederà a risponderLe.
Cordiali saluti
Data ultimo aggiornamento: Martedì, 4 Dicembre 2001 6:30.00
URL: http://www.progettodiabete.org/expert/2001/e2_1168.html
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