Domande agli esperti

Vi raccomandiamo, prima di procedere nella consultazione, di leggere le avvertenze.


Il 10 Novembre 1997 Claudio R. scrive:
Vorrei sapere se siete a conoscenza di eventuali inidoneità fisiche contestate a lavoratori diabetici insulino dipendenti a seguito delle visite mediche previste dalla legge in oggetto e se sì per quali tipi di mansioni.

Risponde la dott.ssa Ileana Pompei, medico del lavoro:
Le posso dire che non ci sono criteri prefissati e che tutto dipende dal compenso della situazione clinico-metabolica del lavoratore insulino-dipendente e dalla mansione che è chiamato a svolgere.
A me è capitato di dover proscrivere temporaneamente il turno notturno ad un lavoratore poiché la terapia insulinica, da poco instaurata, non permetteva un buon controllo della glicemia. In questo caso i rischi per la salute dell'operatore sono di diversi ordini:

Si potrebbe andare avanti a lungo. Il diabete è una patologia complessa, multiforme e dinamica, perciò bisognerà valutare caso per caso la situazione.
Ad esempio: il diabetico instabile con rischio di crisi ipo (o iper) glicemiche, non dovrà essere lasciato, a mio parere, a lavorare in condizioni di rischio per cadute dall'alto (es. lavoro su impalcature) se non in condizioni assolute di sicurezza. Ecc.

Risponde Guido Seu:
Premettendo di non essere un esperto in materia, spero di darti una risposta il più possibile precisa. Nel caso ritenessi di voler approfondire ulteriormente, ti prego di essere tu stesso più preciso in modo da poter risponderti con maggior cognizione.
Il problema che tu poni è assai dibattuto in giurisprudenza, già da prima dell'emanazione della legge in questione.
Il problema concerne l'oggetto dell'indagine sanitaria, e cioè se questa debba riguardare le condizioni psico-fisiche attuali in rapporto alla mansione svolta in quel momento, oppure se debba consistere in un giudizio da formularsi sull'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni in futuro, in caso di evoluzioni peggiorative della malattia.
Inoltre nel nostro sistema giuridico manca l'obbligo per il datore di lavoro di destinare ad altre mansioni il lavoratore che non risulti più idoneo per lo svolgimento delle mansioni per cui era stato inizialmente assunto.
Secondo una sentenza della Cassazione (Cass. n 3725 del 18-08-87) il lavoratore potrebbe addirittura essere licenziato "per sopravvenuta incapacità fisica o psichica alle mansioni lavorative per le quali era stato assunto" senza esistere l'obbligo di dimostrare l'impossibilità di adibirlo a una diversa destinazione, più adatta (Cass. n 5244/2-12-77).
Esiste anche una sentenza favorevole (cass. n. 5095 del 23-11-77) in cui si prevede l'obbligo di accertamento per il giudice circa le "motivazioni obiettive" del licenziamento, non reputando sufficienti quelle inerenti il "giudizio arbitrario" del datore di lavoro circa le attribuzioni fino ad allora svolte.
Al contrario, "ove non sia ricollegabile a casi di sospensione legale del rapporto (ossia a infortuni o a malattie), e si prospetti di durata indeterminata o indeterminabile, la sopravvenuta impossibilità del lavoratore, per condizioni fisiche o psichiche, di svolgere le mansioni per le quali à stato assunto e alle quali è stato in concreto destinato, secondo le esigenze organizzative dell'impresa, costituisce giustificato motivo di recesso del datore di lavoro, che non è tenuto a far controllare l'idoneità fisica del lavoratore, né rileva che nella stessa azienda siano svolte attività con mansioni confacenti alle condizioni del lavoratore stesso" (Cass. n 6126 del 18-11-81).
In più, la legge 626/94, riguardando la sicurezza dei lavoratori e le persone afferenti i luoghi di lavoro, precisa il fatto che la condizione di salute del lavoratore non deve costituire rischio per sé stesso e per gli altri.
La problematica posta dalla legge attiene al principio di protezione oggettiva della salute sul luogo di lavoro, che scomoda direttamente la posizione del datore di lavoro come responsabile, anche secondo il codice civile (art. 2087), della generale obbligazione di sicurezza: "è il datore di lavoro che deve infatti attuare tutti gli interventi prevenzionali tecnicamente realizzabili per assicurare l'incolumità fisica dei lavoratori, per rendere effettiva la tutela della salute anche in presenza di comportamenti imprevidenti da parte degli stessi" (Di Lecce, Bianconcini).
Nello specifico, la legge 626/94 recita (art.16 e 17, capo I, titolo I):
"2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti previsti intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente."
.... Il medico:
"b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16:
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;"
.... "3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territoriale competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso."
Considerando che:
"5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro."
il lavoratore risulta piuttosto scoperto riguardo eventuali possibilità di abuso. Rimane pur vera la possibilità di ricorso prevista nell'articolo 17, comma 4, sopra esposto.

Riferimenti:
legge 626/94;
problemi del lavoro.


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