STATUTO DI PROGETTO DIABETE - P.D.

Art.1

Denominazione: è costituita tra i comparenti un’associazione denominata: "Progetto Diabete - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" siglabile P.D. - ONLUS.

Art.2

Sede: L’Associazione ha sede in Genova, Viale alla Pineta 6/21. La sede potrà comunque essere modificata ed istituire sedi secondarie ed impianti separati anche in altre città in Italia e all’estero.

Art.3

Scopo: Il termine diabete usato in seguito si riferisce al diabete mellito sia insulino-dipendente che non insulino-dipendente, conosciuti anche rispettivamente come diabete tipo 1 e diabete tipo 2.

L’associazione, che non ha fini di lucro, si propone di:

1. Fornire un aiuto alle persone che sono a contatto o affette da diabete;

2. Offrire spunti di incontro e discussione sul diabete;

3. Informare sui nuovi prodotti in commercio o in sperimentazione sul diabete;

4. Diffondere le conoscenze sul diabete;

5. Abbattere ogni forma di discriminazione e pregiudizio verso le persone affette da diabete;

6. Essere un punto di riferimento, aggregazione e sostegno per le associazioni di tutela dei diabetici;

7. Promuovere iniziative, convegni e ricerche sul diabete;

8. Sensibilizzare le autorità sui problemi connessi al diabete;

9. Essere di stimolo e supporto per i servizi pubblici territoriali;

10. Promuovere e diffondere in campo nazionale ed internazionale le tecnologie di rete allo scopo di favorire il raggiungimento degli scopi sopra esposti.

Relativamente all’oggetto avente esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie direttamente connesse a quanto sopra, nel rispetto del divieto di cui alla lettera C art. 10 DLG 412/97 n. 460.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione può costituire commissioni e/o comitati scientifici e/o culturali.

Il materiale prodotto con i mezzi dell’Associazione, si considera di proprietà intellettuale dell’Associazione, la quale è comunque obbligata a citarne gli Autori.

Si considera altresì di proprietà intellettuale dell’Associazione tutto il materiale altrimenti circolante al suo interno, salvo che l'Autore non abbia preventivamente riservato la proprietà' del progetto mediante notifica scritta al Consiglio Direttivo.

Art.4

Durata: La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art.5

Patrimonio: Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

1. dal fondo iniziale eventualmente versato;

2. dai contributi di ammissione, dai contributi associativi e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio; da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi di ammissione e Fondo contributi straordinari Associati;

3. da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche Pubblici, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinari di terzi;

4. dai risultati derivanti dalla gestione annuale, se non diversamente deliberato dall'Assemblea che approva; da indicare nello stesso come Avanzo o Disavanzo di gestione;

5. da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinari di terzi o di Associati in relazione alla provenienza dell'entrata.

Art.6

Associati: Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

1. i cittadini italiani in genere;

2. le persone fisiche altrimenti residenti in Italia ;

3. enti morali, pubblici e Associazioni d'altro genere purché non di tipo commerciale;

4. i cittadini stranieri.

Gli Associati si distinguono in:

1. Associati Fondatori;

2. Associati Ordinari;

3. Associati Sostenitori;

4. Associati Onorari.

La qualifica di Associato può venir meno per i seguenti motivi:

1. per decesso;

2. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;

3. per decadenza, nel caso venga a mancare uno dei requisiti per cui l'Associato e' stato ammesso;

4. per delibera di esclusione dell'Assemblea;

Sono considerate causa di esclusione dell'Associato:

1. l'indisciplina, l'indegnità da chiunque accertate;

2. la morosità nei pagamenti dei contributi associativi: viene considerato moroso l'Associato che essendo stato invitato per iscritto e per due volte consecutive a distanza di non meno di due mesi l'uno dall'altro dal Consiglio Direttivo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbia provveduto;

3. violazione di norme dello Statuto o del Regolamento;

4. svolgimento di altre attività che pregiudichino l'immagine dell'Associazione, ovvero ostacolino altrimenti il raggiungimento degli scopi dell'Associazione stessa.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Le cause di esclusione verranno valutate e dichiarate dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione potrà altresì deliberare l’esclusione dell’associato con le modalità e con gli effetti previsti dal Codice Civile (Art.24).

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.7

Associati Fondatori: Sono Associati Fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione, e coloro che, trascorsi cinque anni dalla loro iscrizione all'Associazione, dietro loro domanda, vengono ammessi a tale categoria dal Consiglio Direttivo.

Art.8

Associati Ordinari: Sono Associati Ordinari le persone che avendo compiuto la maggiore età chiedono di aderire all’Associazione. Possono anche essere ammessi quali Associati Ordinari i minori, dietro richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci.

L’adesione a P.D. è volontaria ed è espressa mediante sottoscrizione di idonea domanda.

Sono soci le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto di ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

L’adesione all’Associazione si considera tacitamente rinnovata in assenza di diversa comunicazione dell’associato entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Il tacito rinnovamento obbliga gli associati al versamento della quota di associazione per l’anno successivo.

Art.9

Associati Sostenitori: Associati Sostenitori sono le persone, Enti Morali, Enti Pubblici, Associazioni, Società di qualsiasi natura, che paghino una quota significativamente superiore (almeno 5 volte) a quella prevista per un Associato Ordinario. L'Associato Sostenitore può farsi rappresentare presso l'Associazione ed i suoi Organismi da un suo rappresentante.

Art.10

Associati Onorari: Associati onorari sono le persone fisiche, giuridiche, o Associazioni di fatto, o istituzioni ed Enti Pubblici, che abbiano reso o rendano particolare servizio all'Associazione.

Art.11

Contributi: I contributi si distinguono in ordinari e straordinari.

Sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione ed annuale di esercizio.

Sono straordinari quelli fissati una tantum.

I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuti, unitamente a quelli straordinari, dagli Associati Ordinari e Fondatori.

Gli Associati Sostenitori sono obbligati solo al versamento dei contributi ordinari.

Gli Associati Onorari non sono obbligati a nessun contributo.

I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo Associato e' stato iscritto.

L'Associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di Associato.

Art.12

Organi: sono organi di P.D.:

1. Assemblea Generale

2. Consiglio Direttivo

3. Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.13

Assemblea Generale:

1. L'Assemblea Generale è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Generale è convocata anche fuori della Sede Sociale purché in territorio italiano, dal Consiglio Direttivo, mediante lettera (o altri mezzi stabiliti di volta in volta dall’Assemblea stessa) indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione da inviarsi a ciascun Associato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto, a norma dell'art.20 del Codice Civile.

L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per la determinazione dell'ammontare dei contributi dovuti.

L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

2. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Generale tutti gli Associati che risultano ammessi dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni Associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta. Ogni Associato può rappresentare non più di tre Associati

3. L'Asseblea Generale Ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;

- sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;

- sull'ammissione degli Associati Onorari e Sostenitori;

- sull'approvazione di un eventuale Regolamento interno e relative modifiche;

- sull’eventuale nomina dei componenti il Consiglio Direttivo previa fissazione del numero dei componenti;

- sulla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti previa fissazione del numero dei componenti;

- sulla nomina dei componenti le commissioni o comitati scientifici e/o culturali, previa fissazione del numero dei componenti;

- su quanto altro a lei demandato per legge o per Statuto.

4. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- sul trasferimento della sede.

5. L'Assemblea Generale Ordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti Associati che rappresentano in proprio o per delega almeno la metà più uno del numero degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria delibera col voto favorevole della metà più uno degli Associati presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. L'Assemblea Generale Straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti Associati che rappresentano in proprio o per delega almeno la metà più uno del numero degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea Generale Straordinaria delibera col voto favorevole della metà più uno degli Associati presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

7. L'Assemblea Generale Straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 21, ultimo comma, del Codice Civile.

8. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, e nomina un Segretario. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe e il diritto ad intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

9. Il presidente dell’Assemblea nomina un Segretario. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

Consiglio Direttivo:

1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno cinque membri eletti dall’Assemblea Generale, di cui almeno tre devono essere Soci Fondatori., che dura in carica per tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

2. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la ratifica alla prima Assemblea Generale.

3. Il Consiglio Direttivo cura l’attuazione delle direttive e delle deliberazioni dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, due Vice Presidenti, ed inoltre può nominare un Segretario.

5. Il Segretario, se eletto, avrà poteri di ordinaria amministrazione fra i quali:

6. dirigere ed organizzare gli uffici amministrativi dell'Associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico;

7. coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi Organi dell'Associazione;

8. controllare gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione;

9. curare i rapporti dell'Associazione con gli uffici pubblici e privati.

10. Nell'ambito dei poteri delegati, al Segretario è conferita la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione.

11. L'Organo Amministrativo può stabilire il rimborso delle spese per l'ufficio di Segretario.

12. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta almeno da due dei suoi membri o comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al Bilancio Consuntivo e Preventivo nonché all’ammontare della quota associativa.

13. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti e gli aventi diritto alla partecipazione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio o l’amministratore delegato e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul libro.

14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente e del Segretario e redatto sull’apposito libro.

15. Al Consiglio di Direttivo sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Generale.

16. Il Presidente ha la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

17. I Vice-Presidenti possono sostituire il Presidente in tutti i suoi poteri, compresa la rappresentanza dell’Ente, agendo anche con firma tra di loro disgiunta, in caso di assenza o impedimento del Presidente stesso.

18. I membri del Consiglio Direttivo prestano la loro attività a titolo gratuito.

Art. 15

Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Il collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo. Esso è composto da tre membri, di cui uno è Presidente.

2. I Revisori dei Conti hanno funzione di controllo amministrativo-finanziario e durano in carica tre anni.

3. I Revisori dei Conti prestano la loro attività a titolo gratuito.

Art. 16

Rappresentanza: La firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione sono devolute al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vicepresidente del Consiglio stesso.

La firma sociale e la rappresentanza spettano pure a quegli altri Amministratori ai quali siano stati delegati determinati poteri dal Consiglio nei limiti dei poteri delegati.

Art.17

Esercizio Finanziario: L’Esercizio Finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art.18

Rimborsi: Gli associati svolgono la propria opera di volontariato gratuitamente: per lo svolgimento di incarichi deliberati dal Consiglio Direttivo, ogni socio può richiedere solo il rimborso delle spese documentate.

Art.19

Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.20

Scioglimento: Sono considerate cause di scioglimento dell'Associazione oltre quelle previste dal Codice Civile:

1. la riduzione del numero degli Associati a meno di 3 (Tre) Associati;

2. la delibera assembleare di scioglimento;

3. la scadenza del termine di durata, quando questo sia stato determinato;

4. la dichiarazione di nullità' del contratto associativo;

5. la revoca del riconoscimento ove concesso.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea Generale:

1. determina la modalità' della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo;

2. nomina fino a tre liquidatori, anche fra i non Associati, fissandone i poteri.

Art.21

Norme finali: Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme previste dalla legge in conformità alle disposizioni di cui alla lettera D art. 10 DLG 4/12/97 n.460.